AIUTO ALLA NAVIGAZIONE
Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche e Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati
Comune di Villafranca Padovana
Piano Comunale del Commercio
su Aree Pubbliche
L. R. 06 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902
Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, ai sensi della L.R. n.10 del 06 aprile 2001 e del relativo Regolamento attuativo, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all’adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:
1. Ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi in concessione
- Individuazione di nuove aree da destinare a posteggi
- Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati
2. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante
3. Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati
Parte 1
Ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi in concessione
Art.1 I mercati esistenti sono i seguenti:
a) Mercato annuale ogni lunedì che si svolge con posteggi in concessione nelle aree di Piazza Marconi specificate nell’allegato Regolamento. Questo mercato è esistente dalla costituzione del Comune di Villafranca Padovana e della cui presenza il Consiglio Comunale prende atto
Art. 2 Le nuove aree da destinare al commercio su posteggio in concessione sono le seguenti
1) Area via delle Rose (in attuazione PRG) sup. complessiva mq. 1806
TAV 1 e 1a
sup. da destinare al commercio mq. 400
n° posteggi (2 alimentare-3 non alimentare) 5
2) Area Cimitero sup. complessiva mq. 1375
TAV 2 e 2a
sup. da destinare al commercio mq. 40
n° posteggi a tip. esclusiva (fiori e art. funerari) 1
3) Area Taggì di Sopra sup. complessiva mq. 1625
TAV 3 e 3a
sup. da destinare al commercio mq. 400
n° posteggi (2 alimentare-3 non alimentare) 5
4) Area Impianti sportivi Taggì di Sotto sup. complessiva mq. 1350
TAV 4 e 4a
sup. da destinare al commercio mq. 250
n° posteggi 5
5) Area Cimitero Taggì sup. complessiva mq. 1860
TAV 4 e 4b
sup. da destinare al commercio mq. 40
n° posteggi a tip. esclusiva (fiori e art. funerari) 1
6) Area Cimitero Ronchi sup. complessiva mq. 494
TAV 5 e 5a
sup. da destinare al commercio m. 40
n° posteggi a tip. esclusiva (fiori e art. funerari) 1
7) Area Ronchi 1 sup. complessiva mq. 275
TAV 5 e 5b
sup. da destinare al commercio mq. 200
n° posteggi (2 alimentare-3 non alimentare) 5
8) Area Ronchi 2 (in attuazione PRG) sup. complessiva mq. 845
(in alternativa ad Area Ronchi 1) sup. da destinare al commercio mq. 400
TAV 5 e 5c
n° posteggi (2 alimentare-3 non alimentare) 5
Nota: Le aree individuate in attuazione del PRG non sono ancora esistenti
Le nuove aree da destinare allo svolgimento della fiera sono le seguenti:
1) Area Viale Caduti dei Lager sup. complessiva mq. 2395
sup. da destinare alla fiera mq. 1200
2) Area Piazza Mercato sup. complessiva mq. 5300
sup. da destinare alla fiera mq. 2500
Nota: Si rinvia a successivo atto la ripartizione e il relativo regolamento in seguito all’istituzione della fiera e al suo riconoscimento da parte della Regione
Parte 2
Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante
Art.1 L’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle aree specificate nell’allegato Regolamento all’ art. 25
Parte 3
Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati
(documento allegato)
Regolamento per lo svolgimento del
commercio nei mercati, nei posteggi isolati
Regolamento allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche
approvato con delibera di Consiglio Comunale n…. del
L. R. 06 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902
Sommario:
Capitolo I
Art. 1 : Tipologia del mercato
Art. 2 : Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato
Art. 3 : Giornate e orari di svolgimento
Art. 4 : Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell’articolazione del mercato
Art. 5 : Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
Art. 6 : Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
Art. 7 : Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
Art. 8 : Descrizione della circolazione pedonale e veicolare
Art. 9 : Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni
Art. 10 : Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie
Art. 11 : Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari
Art. 12 : Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all’occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbnai
Art. 13 : Criteri per il rilascio dell’autorizzazione
Art. 14 : Migliorie di ubicazione
Art. 15 : Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell’atto di concessione
Art. 16 : Definizione di corrette modalità di vendita
Art. 17 : Funzionamento del mercato
Art. 18 : Richiamo delle modalità di subingresso
Art. 19 : Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari
Art. 20 : Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse
Art. 21 : Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita
Art. 22 : Mercati straordinari
Art. 23 : Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie
Capitolo II - Autorizzazioni temporanee
Art. 24 : Ambito di applicazione, indirizzi e modalità
Capitolo III - Commercio itinerante
Art. 25 : Zone vietate
Art. 26 : Svolgimento del commercio itinerante
Art. 27 : Rappresentazione cartografica
Art. 28 : Vendite a domicilio
Capitolo IV - Disposizioni finali
Art. 29 : Sanzioni
Art. 30 : Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
Art. 31 : Rinvio a disposizioni di legge
Art. 32 : Abrogazione di precedenti disposizioni
CAPITOLO I
Art. 1 - Tipologia del mercato
1. Il mercato periodico è di tipologia annuale e si svolge il lunedì mattina
Art. 2 - Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato
1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche compresa l’attività che si svolge in posteggi isolati. Il mercato è istituito con la costituzione del Comune di Villafranca Padovana e il Consiglio Comunale ne prende atto
Art. 3 - Giornate e orari di svolgimento
1. Il mercato ha luogo nei giorni di lunedì dalle ore ..08.00. alle ore .....13.00.
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 4 del D.L.G. n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio entro le ore 08.00, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell’area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 07.30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l’orario previsto per l’installazione sul mercato l’area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. Entro le ore 13.30 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l’intera area di mercato così che possa essere ripristinato l’uso non mercatale della stessa.
6. L’operatore ha l’obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
Art. 4 - Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell’articolazione del mercato
1. L’area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:
a) l’ubicazione: Piazza Marconi;
b) superficie complessiva del mercato: mq. .. 980;
c) superficie complessiva dei posteggi: mq. .........770.....................................................;
d) totale posteggi: n. 20, di cui:
- n. ..6 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all’art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare;
- n. .13 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all’art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore extralimentare
- n. .1. riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di:
- posteggi su area scoperta n. 20. per una superficie complessiva di …770………… mq.;
- f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
- l’ubicazione del mercato, la delimitazione dell’area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l’area destinata al settore alimentare ed a quello extralimentare
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.
Art. 5 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
1. L’assegnazione dei posteggi mediante concessione di anni 3….( ) è effettuata in base al maggior numero di presenza maturate nel mercato e, in subordine, all’anzianità di attività dell’operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l’attestazione di cui all’abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell’art. 4 D.L.G.S. n.228 del 2001.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
3. I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di 40 mq.
4. Oltre alle concessioni annuali sono consentite ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l’assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell’interessato, potrà essere di anni …tre ma con validità limitata ad uno o più periodi dell’anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.
Art. 6 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
1. L’assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell’ordine sotto indicati:
- maggior numero di presenza maturate in quel mercato,
- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l’attestazione di cui all’abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990;
- sorteggio;
2. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.
Art. 7 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento
Art. 8 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare
1. Dalle ore 07.30. alle ore 13.30 è vietata la circolazione dei veicoli nell’area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. E’ inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell’altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull’area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E’ autorizzabile l’ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo….) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.
4. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, dovranno essere posteggiati in Via Piazzola limitatamente alla disponibilità di parcheggio o in zona Piazza Caduti dei Lager
Art. 9 - Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni
1. Presso l’Ufficio Commercio/Attività produttive deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l’originale della planimetria di mercato, almeno in scala 1:2000, con l’indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l’Ufficio Commercio/Attività produttive ha l’obbligo di provvedere all’aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.
3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all’ASL competente per il territorio.
Art. 10 - Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie
1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all’anzianità di presenza al mercato;
b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all’atto dell’assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l’assenza del titolare del posteggio;
c) Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dall’Ufficio Commercio/Attività produttive o dalla Polizia municipale, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.
Art. 11 - Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari
1. I concessionari di posteggi non presenti all’ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all’orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all’atto della spunta l’autorizzazione di tipo a) o b), di cui all’art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l’attività.
4. L’assegnazione dei posteggi avviene in base all’ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell’ordine:
a) all’operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l’attività;
b) all’operatore che vanta la maggiore anzianità nell’attività desumibile dal R.E.A..
5. Per conseguire una presenza l’operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.
6. L’operatore potrà accedere all’area eventualmente libera solo se la stessa è corrispondente al proprio settore merceologico
Art. 12 - Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all’occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento Contabilità del Comune. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.
Art. 13 - Criteri per il rilascio dell’autorizzazione
1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l’elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l’eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.
3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l’inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all’art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l’autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell’ordine:
a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell’abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall’operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
7. Nell’ipotesi in cui l’operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l’assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l’assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all’atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. Il rilascio dell’autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l’acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
Art. 14 - Migliorie di ubicazione
1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interesassati o meno a modificare la propria posizione. L’operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell’Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
3. La mancata comunicazione da parte dell’operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici
5. L’assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell’ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell’ordine cronologico della domanda.
6. Il Comune, prima di Comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità…) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902.
Art. 15 - Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell’atto di concessione
1. L’organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell’atto di concessione nei casi previsti dall’art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all’interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all’emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze. In caso di società di persone, l’assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L’assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
3. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l’autorizzazione nei casi previsti dall’art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. Il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall’operatore titolare dell’autorizzazione 6 (sei) mesi prima della scadenza, o in caso di motivato rifiuto del rinnovo da parte del Comune da comunicare all’operatore almeno 6 (sei) mesi prima.
5. L’eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all’Organo comunale competente, allegando alla medesima l’originale dell’atto di concessione. L’atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all’Ufficio protocollo del Comune.
Art. 16 - Definizione di corrette modalità di vendita
1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Con l’uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant’altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. …1.00 dalla verticale del limite di allineamento.
4. I pali di sostegno e quant’altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a metri 2.50 non superiori a metri 3.50
5. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.
6. E’ permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
7. E’ vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E’ consentito l’uso di apparecchi atti all’ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
Art. 17 - Funzionamento del mercato
1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi di mercato.
2. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell’amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, i mercati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l’espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.
4. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell’area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
6. E’ obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l’operatore assente a tutti gli effetti.
Art. 18 - Richiamo delle modalità di subingresso
1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.
Art. 19 - Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari
1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell’autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall’Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d’Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all’applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.
Art. 20 - Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse
1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenza di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell’operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
- nell’ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
- nell’ambito delle aree di mercato mediante l’istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporanea.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l’ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l’ordine risultante dall’apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
a) dell’anzianità di presenza in quel mercato;
b) in caso di parità, sulla base dell’anzianità dell’impresa risultante dall’iscrizione al R.E.A..
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.
Art. 21 - Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita
1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.
Art. 22 - Mercati straordinari
1. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari".
2. Il vigile di mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
3. E’ possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
4. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell’ambito dei posteggi rimasti liberi.
5. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell’ambito del mercato ridotto.
Art. 23 - Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie
1. Per ogni violazione alle norme regolamentari si applicano le sanzioni come specificate al successivo articolo 29.
CAPITOLO II - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
Art. 24 - Ambito di applicazione, indirizzi e modalità
1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. Le autorizzazioni rilasciate del Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all’art 5 del Decreto Legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.
CAPITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE
Art. 25 - Zone vietate
1. L’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
a. nelle seguenti strade e vie Piazzola, Roma, Firenze, Ponterotto, Campodoro, Mestrino, delle Industrie per motivi di polizia urbana.
Art. 26 - Svolgimento del commercio itinerante
1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per il servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquantametri.
3. L’operatore può esercitare l’attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l’attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. L’operatore ha l’obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.
Art. 27- Rappresentazione cartografica
1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
Art. 28 - Vendite a domicilio
1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale con le limitazioni previste dall’art. 50 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 - Sanzioni
1. Il Comune, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine all’accertamento dell’infrazione contestata, in ordine al disposto dell’art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , definisce l’entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l’eventuale sanzione accessoria.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecunia da 50 euro a 250 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
a) non provvederà alla pulizia dell’area assegnata;
b) occuperà l’area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
c) eccederà nell’occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
d) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.
Art. 30 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.
Art. 31 - Rinvio a disposizioni di legge
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.
Art. 32 - Abrogazione di precedenti disposizioni
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l’Ente in materia e con lo stesso in contrasto.
Piano Comunale del Commercio
su Aree Pubbliche
L. R. 06 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902
Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, ai sensi della L.R. n.10 del 06 aprile 2001 e del relativo Regolamento attuativo, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all’adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:
1. Ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi in concessione
- Individuazione di nuove aree da destinare a posteggi
- Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati
2. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante
3. Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati
Parte 1
Ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi in concessione
Art.1 I mercati esistenti sono i seguenti:
a) Mercato annuale ogni lunedì che si svolge con posteggi in concessione nelle aree di Piazza Marconi specificate nell’allegato Regolamento. Questo mercato è esistente dalla costituzione del Comune di Villafranca Padovana e della cui presenza il Consiglio Comunale prende atto
Art. 2 Le nuove aree da destinare al commercio su posteggio in concessione sono le seguenti
1) Area via delle Rose (in attuazione PRG) sup. complessiva mq. 1806
TAV 1 e 1a
sup. da destinare al commercio mq. 400
n° posteggi (2 alimentare-3 non alimentare) 5
2) Area Cimitero sup. complessiva mq. 1375
TAV 2 e 2a
sup. da destinare al commercio mq. 40
n° posteggi a tip. esclusiva (fiori e art. funerari) 1
3) Area Taggì di Sopra sup. complessiva mq. 1625
TAV 3 e 3a
sup. da destinare al commercio mq. 400
n° posteggi (2 alimentare-3 non alimentare) 5
4) Area Impianti sportivi Taggì di Sotto sup. complessiva mq. 1350
TAV 4 e 4a
sup. da destinare al commercio mq. 250
n° posteggi 5
5) Area Cimitero Taggì sup. complessiva mq. 1860
TAV 4 e 4b
sup. da destinare al commercio mq. 40
n° posteggi a tip. esclusiva (fiori e art. funerari) 1
6) Area Cimitero Ronchi sup. complessiva mq. 494
TAV 5 e 5a
sup. da destinare al commercio m. 40
n° posteggi a tip. esclusiva (fiori e art. funerari) 1
7) Area Ronchi 1 sup. complessiva mq. 275
TAV 5 e 5b
sup. da destinare al commercio mq. 200
n° posteggi (2 alimentare-3 non alimentare) 5
8) Area Ronchi 2 (in attuazione PRG) sup. complessiva mq. 845
(in alternativa ad Area Ronchi 1) sup. da destinare al commercio mq. 400
TAV 5 e 5c
n° posteggi (2 alimentare-3 non alimentare) 5
Nota: Le aree individuate in attuazione del PRG non sono ancora esistenti
Le nuove aree da destinare allo svolgimento della fiera sono le seguenti:
1) Area Viale Caduti dei Lager sup. complessiva mq. 2395
sup. da destinare alla fiera mq. 1200
2) Area Piazza Mercato sup. complessiva mq. 5300
sup. da destinare alla fiera mq. 2500
Nota: Si rinvia a successivo atto la ripartizione e il relativo regolamento in seguito all’istituzione della fiera e al suo riconoscimento da parte della Regione
Parte 2
Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante
Art.1 L’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle aree specificate nell’allegato Regolamento all’ art. 25
Parte 3
Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati
(documento allegato)
Regolamento per lo svolgimento del
commercio nei mercati, nei posteggi isolati
Regolamento allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche
approvato con delibera di Consiglio Comunale n…. del
L. R. 06 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902
Sommario:
Capitolo I
Art. 1 : Tipologia del mercato
Art. 2 : Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato
Art. 3 : Giornate e orari di svolgimento
Art. 4 : Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell’articolazione del mercato
Art. 5 : Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
Art. 6 : Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
Art. 7 : Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
Art. 8 : Descrizione della circolazione pedonale e veicolare
Art. 9 : Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni
Art. 10 : Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie
Art. 11 : Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari
Art. 12 : Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all’occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbnai
Art. 13 : Criteri per il rilascio dell’autorizzazione
Art. 14 : Migliorie di ubicazione
Art. 15 : Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell’atto di concessione
Art. 16 : Definizione di corrette modalità di vendita
Art. 17 : Funzionamento del mercato
Art. 18 : Richiamo delle modalità di subingresso
Art. 19 : Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari
Art. 20 : Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse
Art. 21 : Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita
Art. 22 : Mercati straordinari
Art. 23 : Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie
Capitolo II - Autorizzazioni temporanee
Art. 24 : Ambito di applicazione, indirizzi e modalità
Capitolo III - Commercio itinerante
Art. 25 : Zone vietate
Art. 26 : Svolgimento del commercio itinerante
Art. 27 : Rappresentazione cartografica
Art. 28 : Vendite a domicilio
Capitolo IV - Disposizioni finali
Art. 29 : Sanzioni
Art. 30 : Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
Art. 31 : Rinvio a disposizioni di legge
Art. 32 : Abrogazione di precedenti disposizioni
CAPITOLO I
Art. 1 - Tipologia del mercato
1. Il mercato periodico è di tipologia annuale e si svolge il lunedì mattina
Art. 2 - Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato
1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche compresa l’attività che si svolge in posteggi isolati. Il mercato è istituito con la costituzione del Comune di Villafranca Padovana e il Consiglio Comunale ne prende atto
Art. 3 - Giornate e orari di svolgimento
1. Il mercato ha luogo nei giorni di lunedì dalle ore ..08.00. alle ore .....13.00.
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 4 del D.L.G. n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio entro le ore 08.00, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell’area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 07.30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l’orario previsto per l’installazione sul mercato l’area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. Entro le ore 13.30 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l’intera area di mercato così che possa essere ripristinato l’uso non mercatale della stessa.
6. L’operatore ha l’obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
Art. 4 - Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell’articolazione del mercato
1. L’area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:
a) l’ubicazione: Piazza Marconi;
b) superficie complessiva del mercato: mq. .. 980;
c) superficie complessiva dei posteggi: mq. .........770.....................................................;
d) totale posteggi: n. 20, di cui:
- n. ..6 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all’art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare;
- n. .13 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all’art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore extralimentare
- n. .1. riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di:
- posteggi su area scoperta n. 20. per una superficie complessiva di …770………… mq.;
- f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
- l’ubicazione del mercato, la delimitazione dell’area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l’area destinata al settore alimentare ed a quello extralimentare
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.
Art. 5 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
1. L’assegnazione dei posteggi mediante concessione di anni 3….( ) è effettuata in base al maggior numero di presenza maturate nel mercato e, in subordine, all’anzianità di attività dell’operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l’attestazione di cui all’abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell’art. 4 D.L.G.S. n.228 del 2001.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
3. I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di 40 mq.
4. Oltre alle concessioni annuali sono consentite ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l’assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell’interessato, potrà essere di anni …tre ma con validità limitata ad uno o più periodi dell’anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.
Art. 6 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
1. L’assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell’ordine sotto indicati:
- maggior numero di presenza maturate in quel mercato,
- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l’attestazione di cui all’abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990;
- sorteggio;
2. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.
Art. 7 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento
Art. 8 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare
1. Dalle ore 07.30. alle ore 13.30 è vietata la circolazione dei veicoli nell’area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. E’ inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell’altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull’area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E’ autorizzabile l’ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo….) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.
4. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, dovranno essere posteggiati in Via Piazzola limitatamente alla disponibilità di parcheggio o in zona Piazza Caduti dei Lager
Art. 9 - Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni
1. Presso l’Ufficio Commercio/Attività produttive deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l’originale della planimetria di mercato, almeno in scala 1:2000, con l’indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l’Ufficio Commercio/Attività produttive ha l’obbligo di provvedere all’aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.
3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all’ASL competente per il territorio.
Art. 10 - Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie
1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all’anzianità di presenza al mercato;
b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all’atto dell’assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l’assenza del titolare del posteggio;
c) Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dall’Ufficio Commercio/Attività produttive o dalla Polizia municipale, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.
Art. 11 - Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari
1. I concessionari di posteggi non presenti all’ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all’orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all’atto della spunta l’autorizzazione di tipo a) o b), di cui all’art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l’attività.
4. L’assegnazione dei posteggi avviene in base all’ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell’ordine:
a) all’operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l’attività;
b) all’operatore che vanta la maggiore anzianità nell’attività desumibile dal R.E.A..
5. Per conseguire una presenza l’operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.
6. L’operatore potrà accedere all’area eventualmente libera solo se la stessa è corrispondente al proprio settore merceologico
Art. 12 - Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all’occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento Contabilità del Comune. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.
Art. 13 - Criteri per il rilascio dell’autorizzazione
1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l’elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l’eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.
3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l’inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all’art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l’autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell’ordine:
a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell’abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall’operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
7. Nell’ipotesi in cui l’operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l’assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l’assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all’atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. Il rilascio dell’autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l’acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
Art. 14 - Migliorie di ubicazione
1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interesassati o meno a modificare la propria posizione. L’operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell’Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
3. La mancata comunicazione da parte dell’operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici
5. L’assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell’ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell’ordine cronologico della domanda.
6. Il Comune, prima di Comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità…) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902.
Art. 15 - Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell’atto di concessione
1. L’organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell’atto di concessione nei casi previsti dall’art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all’interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all’emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze. In caso di società di persone, l’assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L’assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
3. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l’autorizzazione nei casi previsti dall’art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. Il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall’operatore titolare dell’autorizzazione 6 (sei) mesi prima della scadenza, o in caso di motivato rifiuto del rinnovo da parte del Comune da comunicare all’operatore almeno 6 (sei) mesi prima.
5. L’eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all’Organo comunale competente, allegando alla medesima l’originale dell’atto di concessione. L’atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all’Ufficio protocollo del Comune.
Art. 16 - Definizione di corrette modalità di vendita
1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Con l’uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant’altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. …1.00 dalla verticale del limite di allineamento.
4. I pali di sostegno e quant’altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a metri 2.50 non superiori a metri 3.50
5. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.
6. E’ permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
7. E’ vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E’ consentito l’uso di apparecchi atti all’ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
Art. 17 - Funzionamento del mercato
1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi di mercato.
2. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell’amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, i mercati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l’espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.
4. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell’area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
6. E’ obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l’operatore assente a tutti gli effetti.
Art. 18 - Richiamo delle modalità di subingresso
1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.
Art. 19 - Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari
1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell’autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall’Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d’Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all’applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.
Art. 20 - Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse
1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenza di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell’operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
- nell’ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
- nell’ambito delle aree di mercato mediante l’istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporanea.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l’ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l’ordine risultante dall’apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
a) dell’anzianità di presenza in quel mercato;
b) in caso di parità, sulla base dell’anzianità dell’impresa risultante dall’iscrizione al R.E.A..
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.
Art. 21 - Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita
1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.
Art. 22 - Mercati straordinari
1. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari".
2. Il vigile di mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
3. E’ possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
4. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell’ambito dei posteggi rimasti liberi.
5. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell’ambito del mercato ridotto.
Art. 23 - Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie
1. Per ogni violazione alle norme regolamentari si applicano le sanzioni come specificate al successivo articolo 29.
CAPITOLO II - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
Art. 24 - Ambito di applicazione, indirizzi e modalità
1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. Le autorizzazioni rilasciate del Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all’art 5 del Decreto Legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.
CAPITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE
Art. 25 - Zone vietate
1. L’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
a. nelle seguenti strade e vie Piazzola, Roma, Firenze, Ponterotto, Campodoro, Mestrino, delle Industrie per motivi di polizia urbana.
Art. 26 - Svolgimento del commercio itinerante
1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per il servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquantametri.
3. L’operatore può esercitare l’attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l’attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. L’operatore ha l’obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.
Art. 27- Rappresentazione cartografica
1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
Art. 28 - Vendite a domicilio
1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale con le limitazioni previste dall’art. 50 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 - Sanzioni
1. Il Comune, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine all’accertamento dell’infrazione contestata, in ordine al disposto dell’art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , definisce l’entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l’eventuale sanzione accessoria.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecunia da 50 euro a 250 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
a) non provvederà alla pulizia dell’area assegnata;
b) occuperà l’area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
c) eccederà nell’occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
d) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.
Art. 30 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.
Art. 31 - Rinvio a disposizioni di legge
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.
Art. 32 - Abrogazione di precedenti disposizioni
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l’Ente in materia e con lo stesso in contrasto.