AIUTO ALLA NAVIGAZIONE
Regolamento Tassa Arsu (valido fino al 31.12.2004 e sostituito col nuovo regolamento TIA)
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE TASSA A.R.S.U.
deliberato con D.C.C. n. 16/95
modificato con D.C.C. n. 4/96
modificato con D.C.C. n. 45/97
modificato con D.C.C. n. 10 /2000
modificato con D.C.C. n. 62 /2001
INDICE
ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA pag. 3
ART. 2 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA pag. 3
ART. 3 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO pag. 3
ART. 4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI,
SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA pag. 3
ART. 5 - ESCLUSIONE DELLA TASSA pag. 4
ART. 6 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA pag. 5
ART. 7 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE
DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO pag. 5
ART. 8 - ASSIMILAZIONE pag. 6,7
ART. 9 - CLASSI DI CONTRIBUENZA pag. 7,8
ART. 10 - ESENZIONI pag. 9
ART. 11- AGEVOLAZIONI COMPOSTAGGIO DOMESTICO pag. 9
ART. 11-BIS - RIDUZIONI pag. 9
ART. 11- TER - RIDUZIONI PER RECUPERO pag. 10
ART. 12 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO pag. 10
ART. 13 - DENUNCE pag. 10,11
ART. 14 - DECORRENZA DELLA TASSA pag. 11
ART. 15 - MEZZI DI CONTROLLO pag. 11
ART. 16 - SANZIONI pag. 11
ART. 17 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO pag. 12
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE pag. 12
ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA
1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell’ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 come modificato dall’art. 53, comma 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
ART 2
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall’apposito regolamento adottato in conformità all’art. 59 del Decreto L.gs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell’applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).
ART. 3
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l’applicazione del tributo.
ART. 4
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI, SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA
1. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
ART. 5
ESCLUSIONI DALLA TASSA
1. Non sono soggetti alla tassa (parte variabile) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio (art. 1117 codice civile);
c) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Fanno eccezione i locali adibiti a spogliatoi e docce.
d) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
e) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
f) Sono escluse dalla tassa le aree scoperte adibite a verde.
Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l’effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
b) I locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti,quali le superfici ove si producono di regola rifiuti speciali, tossico-nocivi, per le quali i produttori dimostrino di provvedere allo smaltimento a propria cura e spese.
4. Nella determinazione della superficie tassabile (parte variabile) non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. La tassa (parte variabile) non si applica ai locali ed alle aree scoperte delle attività economiche ove si producano esclusivamente rifiuti speciali, tossico nocivi o di imballaggio di tipo secondario e/o terziario. Sono soggette all’applicazione della tassa le superfici ove vi sia la contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, di imballaggio non assimilabili ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree utilizzate per l’esercizio delle attività .
6. La esclusione delle superfici di cui ai precedenti commi 4 e 5 spetta ai soggetti che presentino, entro il termine di cui all’art. 70 del D.Lgs. 507/93, denuncia di variazione con allegata:
a) planimetria in scala dei locali e delle aree scoperte, con individuazione della superficie dove si svolga l’attività produttiva ove si producono rifiuti speciali;
b) copia del contratto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali;
c) copia della denuncia dei rifiuti (MUD) e dei registri di carico e scarico.
ART 6
COMMISURAZIONE DELLA TASSA
1. La tassa e’ commisurata in base alla superficie ed ai rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali e aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento.
1. bis Per le utenze domestiche la tariffa unitaria è determinata, in applicazione dell’art 65 del D.Lgs. 507/93, anche in base al numero degli occupanti i locali, tale dato viene desunto per l’intero periodo l’imposta
a) dalla situazione alla data del 1° gennaio di ogni anno per le famiglie residenti;
b) dalla situazione alla data di iscrizione del nucleo familiare in caso di prima iscrizione anagrafica all’ufficio servizi demografici.
1.ter Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo di cui all’art. 66 del D.Lgs. 507/93 si applica la tariffa pari a quella per l’unico componente il nucleo familiare.
1.quater Dal n. di occupanti residenti sono esclusi gli anziani (ultra 60-enni) a seguito di autocertificazione da presentare entro la data stabilita dal comma 1 dell’articolo 13 del presente regolamento, i disabili o portatori di handicap (con un grado di invalidità di cui alle lettere da A) a D) dell’articolo 1 della Legge 68/99) che acquisiscano la dimora abituale in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadro.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
ART. 7
APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. Il servizio ARSU è stato totalmente esteso o a tutto il territorio comunale.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
3. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando la frequenza della raccolta inferiore a quella stabilita, determini l’impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
ART. 8
ASSIMILAZIONE
1. di dichiarare ad ogni effetto assimilati ai rifiuti urbani, ai fini del servizio di raccolta e di smaltimento, i rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività elencate all’art. 7, comma 3, lettera a), c), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 22 del 1997 anche compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell’elenco di cui al punto n. 1) punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982, in particolare sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani elencati o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
· imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno metallo, e simili);
· contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte lattine e simili;
· sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
· accoppiati quali carta plastificata metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica, metallizzati e simili
· frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
· paglia e prodotti di paglia;
· scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
· fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
· ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
· feltri e tessuti non tessuti;
· pelle e simil-pelle;
· gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d’aria e copertoni;
· resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
· rifiuti ingombranti analoghi a quelli del punto 2) del terzo comma dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
· imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
· moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
· materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
· frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
· manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
· nastri abrasivi;
· cavi e materiale elettrico in genere;
· pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
· scarti in genere delle produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
· scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
· residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi.;
· accessori per l’informatica.
1. di non assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti dalle attività indicate al precedente punto 1) derivanti da cicli produttivi;
2. di dare atto che gli imballaggi primari e secondari sono assimilati ai rifiuti urbani fino alla completa attuazione delle norme sugli imballaggi previste dal decreto legislativo n. 22 del 1997;
3. di dare atto che restano esclusi dalla assimilazione gli imballaggi terziari di cui all’art. 35, comma 1, lettera d) e all’art. 43, comma 2;
4. Di fissare la quantità massima complessiva per la fruizione del servizio differenziato, oltre il quale il Comune non garantirà il servizio, nella misura di 1300 litri settimanali di rifiuti assimilabili al secco non riciclabile e di fissare aggiuntivamente in 650 litri settimanali per carta e cartone e 650 litri per rifiuto secco riciclabile (vetro, contenitori per liquidi, plastica e lattine) e di 240 litri settimanali di rifiuto organico.
5. di precisare che, fermo restando il limite complessivo di n.° 3 cassonetti, le richieste di ulteriori cassonetti da parte delle ditte che già usufruiscono del servizio di raccolta differenziata dovranno essere adeguatamente motivate.
ART. 9
CLASSI DI CONTRIBUENZA
1. La classificazione delle categorie di locali ed aree sono individuate sulla base del D.Lgs. 507/93 per omogenee potenzialita’ di rifiuti prodotti.
categoria tariffa: Abitazioni
1 componente del nucleo familiare anagrafico
2 componenti del nucleo familiare anagrafico
3 componenti del nucleo familiare anagrafico
4 componenti del nucleo familiare anagrafico
5 componenti del nucleo familiare anagrafico
6 e piu’ componenti del nucleo familiare anagrafico
II ^ abitazioni
Categoria
1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2
Cinematografi e teatri
3
Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5
Stabilimenti balneari
6
Esposizioni, autosaloni
7
Alberghi con ristorante
8
Alberghi senza ristorante
9
Case di cura e riposo
10
Ospedali
11
Uffici, agenzie, studi professionali
12
Banche e istituti di credito
13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza
15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16
Banchi di mercato beni durevoli
17
Attività artigianale tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18
Attività artigianale tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20
Attività industriale con capannone di produzione
21
Attività artigianali di produzione beni specifici
22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23
Mense, birrerie, amburgherie
24
Bar caffè, pasticcerie
25
Supermercato, pane e pasta, macelleria sallumi e formaggi, generi alimentari
26
Plurilicenza alimentari e/o miste
27
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
28
Ipermercati di generi misti
29
Banchi di mercato genere alimentare
30
Discoteche, night club
1. Le tariffe unitarie sono ridotte del 50% per le sole superfici riguardanti le aree scoperte operative
2. Le tariffe per utenze non domestiche si compongono di una parte fissa, determinata ai sensi dell’art. 53, comma 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388, cui sono soggetti tutti i detentori dei locali e le aree scoperte di cui all’art. 4 del regolamento, e di una parte variabile cui sono soggetti tutti i locali e le aree scoperte escluse quelle indicate dall’art. 5 del regolamento.
ART. 10
ESENZIONI
1. Sono esenti dalla tassa:
a) Gli edifici adibiti al culto pubblico ed i sagrati delle chiese;
b) I locali adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali, gestiti in forma diretta, con le relative aree;
c) Le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertata indigenza e comunque con reddito proveniente esclusivamente da pensione sociale. A tal fine non si considera reddito quello derivante dall’eventuale abitazione di proprietà;
d) I locali non adibiti ad uso alcuno, privi di arredamento e che restino chiusi per l’intero anno solare e che siano privi di allacciamenti ai servizi di rete.
ART. 11
AGEVOLAZIONI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
1. La tariffa per ciascuna utenza domestica è ridotta, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 507/93, del 20 percento a favore dei nuclei familiari che si avvalgano del compostaggio domestico.
2. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo gli interessati devono:
a) produrre idonea documentazione:
· fotografica nel caso di utilizzo di concimaia a terra, con indicazione esatta della relativa localizzazione
· fattura relativa all’acquisto del composter intestata ad un componente del nucleo familiare interessato
· dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/1968, all’ufficio pubbliche relazioni, entro il temine per la presentazione della denuncia di occupazione di cui all’art. 70 del D.Lgs. 507/93.
b) cessare il conferimento e restituire gli appositi contenitori per la raccolta della frazione umida e della verde già distribuiti o in distribuzione.
3. Per usufruire dell’agevolazione per l’intero anno 2000 il termine per le attività di cui al precedente comma 2 è fissato al 5 febbraio 2000 / 31 marzo 2000.
4. E’ salva la possibilità dell’ufficio di chiedere idonea verifica periodica da parte del soggetto abilitato che cura la raccolta.
5.In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune con le modalità di cui al D.Lgs. 507/93 le variazioni al modalità di trattamento dei rifiuti. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di concessione della riduzione e sono applicabili le sanzioni previste per infedele denuncia di variazione di cui all’art. 76 del citato D.Lgs. 507/93.
ART. 11 - BIS
RIDUZIONI
1. Le esenzioni e le riduzioni di cui agli art. 10 e 11 del presente regolamento, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.
ART. 11 -TER
RIDUZIONI PER IL RECUPERO
1. Nel caso di cui il produttore dimostri di avviare al recupero i rifiuti assimilati agli urbani, il comune riconosce un abbattimento proporzionale della tariffa unitaria, fino ad un massimo del 20 % della stessa, sulla base del rapporto tra peso totale dei rifiuti prodotti e peso dei rifiuti avviati al recupero.
2. Per beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, concessa a consuntivo sotto forma di sgravio del tributo, gli interessati dovranno produrre all’ufficio tributi del comune, una copia della denuncia dei rifiuti (MUD) o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/1968 con indicazione del peso totale dei rifiuti prodotti e di quello dei rifiuti avviati al recupero. E’ salva la possibilità dell’ufficio di chiedere la presentazione di idonea attestazione da parte del soggetto abilitato che cura la raccolta per conto del richiedente.
ART. 12
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E’ temporaneo l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente;
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell’importo percentuale del 20%.
4. L’obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto col pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all’art. 50 del D. Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
ART. 13
DENUNCE
1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell’uso dei locali e delle aree stesse.
3. abrogato
4. La denuncia deve contenere:
a) L’indicazione del codice fiscale.
b) Cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo famigliare o la convivenza.
c) Per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
d) L’ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l’uso cui sono destinate;
e) La data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
f) La provenienza;
g) La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L’ufficio comunale rilascia ricevuta delle denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
ART. 14
DECORRENZA DELLA TASSA
1. La tassa ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza.
3. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all’abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall’ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest’ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
ART. 15
MEZZI DI CONTROLLO
1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l’ufficio comunale può svolgere l’attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall’art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. stesso.
ART. 16
SANZIONI
1. Per le violazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate.
ART. 17
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO
1. L’accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall’ art. 71 e dall’art. 72 del D.Lgs. 507/93.
2. Il contenzioso, fino all’insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell’art. 63 del D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e dall’art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 638 e successive modificazioni.
ART. 18
ENTRATA IN VIGORE
1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle previste dagli art. 63 del D.L. 507/93, commi 2,3,4 e 64 del D.L. 507/93 comma 2, secondo periodo, e 66 del D.L. 507/93, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 01 gennaio 2000.
deliberato con D.C.C. n. 16/95
modificato con D.C.C. n. 4/96
modificato con D.C.C. n. 45/97
modificato con D.C.C. n. 10 /2000
modificato con D.C.C. n. 62 /2001
INDICE
ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA pag. 3
ART. 2 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA pag. 3
ART. 3 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO pag. 3
ART. 4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI,
SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA pag. 3
ART. 5 - ESCLUSIONE DELLA TASSA pag. 4
ART. 6 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA pag. 5
ART. 7 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE
DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO pag. 5
ART. 8 - ASSIMILAZIONE pag. 6,7
ART. 9 - CLASSI DI CONTRIBUENZA pag. 7,8
ART. 10 - ESENZIONI pag. 9
ART. 11- AGEVOLAZIONI COMPOSTAGGIO DOMESTICO pag. 9
ART. 11-BIS - RIDUZIONI pag. 9
ART. 11- TER - RIDUZIONI PER RECUPERO pag. 10
ART. 12 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO pag. 10
ART. 13 - DENUNCE pag. 10,11
ART. 14 - DECORRENZA DELLA TASSA pag. 11
ART. 15 - MEZZI DI CONTROLLO pag. 11
ART. 16 - SANZIONI pag. 11
ART. 17 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO pag. 12
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE pag. 12
ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA
1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell’ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 come modificato dall’art. 53, comma 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
ART 2
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall’apposito regolamento adottato in conformità all’art. 59 del Decreto L.gs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell’applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).
ART. 3
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l’applicazione del tributo.
ART. 4
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI, SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA
1. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
ART. 5
ESCLUSIONI DALLA TASSA
1. Non sono soggetti alla tassa (parte variabile) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio (art. 1117 codice civile);
c) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Fanno eccezione i locali adibiti a spogliatoi e docce.
d) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
e) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
f) Sono escluse dalla tassa le aree scoperte adibite a verde.
Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l’effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
b) I locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti,quali le superfici ove si producono di regola rifiuti speciali, tossico-nocivi, per le quali i produttori dimostrino di provvedere allo smaltimento a propria cura e spese.
4. Nella determinazione della superficie tassabile (parte variabile) non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. La tassa (parte variabile) non si applica ai locali ed alle aree scoperte delle attività economiche ove si producano esclusivamente rifiuti speciali, tossico nocivi o di imballaggio di tipo secondario e/o terziario. Sono soggette all’applicazione della tassa le superfici ove vi sia la contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, di imballaggio non assimilabili ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree utilizzate per l’esercizio delle attività .
6. La esclusione delle superfici di cui ai precedenti commi 4 e 5 spetta ai soggetti che presentino, entro il termine di cui all’art. 70 del D.Lgs. 507/93, denuncia di variazione con allegata:
a) planimetria in scala dei locali e delle aree scoperte, con individuazione della superficie dove si svolga l’attività produttiva ove si producono rifiuti speciali;
b) copia del contratto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali;
c) copia della denuncia dei rifiuti (MUD) e dei registri di carico e scarico.
ART 6
COMMISURAZIONE DELLA TASSA
1. La tassa e’ commisurata in base alla superficie ed ai rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali e aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento.
1. bis Per le utenze domestiche la tariffa unitaria è determinata, in applicazione dell’art 65 del D.Lgs. 507/93, anche in base al numero degli occupanti i locali, tale dato viene desunto per l’intero periodo l’imposta
a) dalla situazione alla data del 1° gennaio di ogni anno per le famiglie residenti;
b) dalla situazione alla data di iscrizione del nucleo familiare in caso di prima iscrizione anagrafica all’ufficio servizi demografici.
1.ter Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo di cui all’art. 66 del D.Lgs. 507/93 si applica la tariffa pari a quella per l’unico componente il nucleo familiare.
1.quater Dal n. di occupanti residenti sono esclusi gli anziani (ultra 60-enni) a seguito di autocertificazione da presentare entro la data stabilita dal comma 1 dell’articolo 13 del presente regolamento, i disabili o portatori di handicap (con un grado di invalidità di cui alle lettere da A) a D) dell’articolo 1 della Legge 68/99) che acquisiscano la dimora abituale in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadro.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
ART. 7
APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. Il servizio ARSU è stato totalmente esteso o a tutto il territorio comunale.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
3. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando la frequenza della raccolta inferiore a quella stabilita, determini l’impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
ART. 8
ASSIMILAZIONE
1. di dichiarare ad ogni effetto assimilati ai rifiuti urbani, ai fini del servizio di raccolta e di smaltimento, i rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività elencate all’art. 7, comma 3, lettera a), c), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 22 del 1997 anche compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell’elenco di cui al punto n. 1) punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982, in particolare sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani elencati o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
· imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno metallo, e simili);
· contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte lattine e simili;
· sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
· accoppiati quali carta plastificata metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica, metallizzati e simili
· frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
· paglia e prodotti di paglia;
· scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
· fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
· ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
· feltri e tessuti non tessuti;
· pelle e simil-pelle;
· gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d’aria e copertoni;
· resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
· rifiuti ingombranti analoghi a quelli del punto 2) del terzo comma dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
· imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
· moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
· materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
· frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
· manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
· nastri abrasivi;
· cavi e materiale elettrico in genere;
· pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
· scarti in genere delle produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
· scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
· residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi.;
· accessori per l’informatica.
1. di non assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti dalle attività indicate al precedente punto 1) derivanti da cicli produttivi;
2. di dare atto che gli imballaggi primari e secondari sono assimilati ai rifiuti urbani fino alla completa attuazione delle norme sugli imballaggi previste dal decreto legislativo n. 22 del 1997;
3. di dare atto che restano esclusi dalla assimilazione gli imballaggi terziari di cui all’art. 35, comma 1, lettera d) e all’art. 43, comma 2;
4. Di fissare la quantità massima complessiva per la fruizione del servizio differenziato, oltre il quale il Comune non garantirà il servizio, nella misura di 1300 litri settimanali di rifiuti assimilabili al secco non riciclabile e di fissare aggiuntivamente in 650 litri settimanali per carta e cartone e 650 litri per rifiuto secco riciclabile (vetro, contenitori per liquidi, plastica e lattine) e di 240 litri settimanali di rifiuto organico.
5. di precisare che, fermo restando il limite complessivo di n.° 3 cassonetti, le richieste di ulteriori cassonetti da parte delle ditte che già usufruiscono del servizio di raccolta differenziata dovranno essere adeguatamente motivate.
ART. 9
CLASSI DI CONTRIBUENZA
1. La classificazione delle categorie di locali ed aree sono individuate sulla base del D.Lgs. 507/93 per omogenee potenzialita’ di rifiuti prodotti.
categoria tariffa: Abitazioni
1 componente del nucleo familiare anagrafico
2 componenti del nucleo familiare anagrafico
3 componenti del nucleo familiare anagrafico
4 componenti del nucleo familiare anagrafico
5 componenti del nucleo familiare anagrafico
6 e piu’ componenti del nucleo familiare anagrafico
II ^ abitazioni
Categoria
1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2
Cinematografi e teatri
3
Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5
Stabilimenti balneari
6
Esposizioni, autosaloni
7
Alberghi con ristorante
8
Alberghi senza ristorante
9
Case di cura e riposo
10
Ospedali
11
Uffici, agenzie, studi professionali
12
Banche e istituti di credito
13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza
15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16
Banchi di mercato beni durevoli
17
Attività artigianale tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18
Attività artigianale tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20
Attività industriale con capannone di produzione
21
Attività artigianali di produzione beni specifici
22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23
Mense, birrerie, amburgherie
24
Bar caffè, pasticcerie
25
Supermercato, pane e pasta, macelleria sallumi e formaggi, generi alimentari
26
Plurilicenza alimentari e/o miste
27
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
28
Ipermercati di generi misti
29
Banchi di mercato genere alimentare
30
Discoteche, night club
1. Le tariffe unitarie sono ridotte del 50% per le sole superfici riguardanti le aree scoperte operative
2. Le tariffe per utenze non domestiche si compongono di una parte fissa, determinata ai sensi dell’art. 53, comma 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388, cui sono soggetti tutti i detentori dei locali e le aree scoperte di cui all’art. 4 del regolamento, e di una parte variabile cui sono soggetti tutti i locali e le aree scoperte escluse quelle indicate dall’art. 5 del regolamento.
ART. 10
ESENZIONI
1. Sono esenti dalla tassa:
a) Gli edifici adibiti al culto pubblico ed i sagrati delle chiese;
b) I locali adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali, gestiti in forma diretta, con le relative aree;
c) Le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertata indigenza e comunque con reddito proveniente esclusivamente da pensione sociale. A tal fine non si considera reddito quello derivante dall’eventuale abitazione di proprietà;
d) I locali non adibiti ad uso alcuno, privi di arredamento e che restino chiusi per l’intero anno solare e che siano privi di allacciamenti ai servizi di rete.
ART. 11
AGEVOLAZIONI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
1. La tariffa per ciascuna utenza domestica è ridotta, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 507/93, del 20 percento a favore dei nuclei familiari che si avvalgano del compostaggio domestico.
2. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo gli interessati devono:
a) produrre idonea documentazione:
· fotografica nel caso di utilizzo di concimaia a terra, con indicazione esatta della relativa localizzazione
· fattura relativa all’acquisto del composter intestata ad un componente del nucleo familiare interessato
· dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/1968, all’ufficio pubbliche relazioni, entro il temine per la presentazione della denuncia di occupazione di cui all’art. 70 del D.Lgs. 507/93.
b) cessare il conferimento e restituire gli appositi contenitori per la raccolta della frazione umida e della verde già distribuiti o in distribuzione.
3. Per usufruire dell’agevolazione per l’intero anno 2000 il termine per le attività di cui al precedente comma 2 è fissato al 5 febbraio 2000 / 31 marzo 2000.
4. E’ salva la possibilità dell’ufficio di chiedere idonea verifica periodica da parte del soggetto abilitato che cura la raccolta.
5.In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune con le modalità di cui al D.Lgs. 507/93 le variazioni al modalità di trattamento dei rifiuti. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di concessione della riduzione e sono applicabili le sanzioni previste per infedele denuncia di variazione di cui all’art. 76 del citato D.Lgs. 507/93.
ART. 11 - BIS
RIDUZIONI
1. Le esenzioni e le riduzioni di cui agli art. 10 e 11 del presente regolamento, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.
ART. 11 -TER
RIDUZIONI PER IL RECUPERO
1. Nel caso di cui il produttore dimostri di avviare al recupero i rifiuti assimilati agli urbani, il comune riconosce un abbattimento proporzionale della tariffa unitaria, fino ad un massimo del 20 % della stessa, sulla base del rapporto tra peso totale dei rifiuti prodotti e peso dei rifiuti avviati al recupero.
2. Per beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, concessa a consuntivo sotto forma di sgravio del tributo, gli interessati dovranno produrre all’ufficio tributi del comune, una copia della denuncia dei rifiuti (MUD) o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/1968 con indicazione del peso totale dei rifiuti prodotti e di quello dei rifiuti avviati al recupero. E’ salva la possibilità dell’ufficio di chiedere la presentazione di idonea attestazione da parte del soggetto abilitato che cura la raccolta per conto del richiedente.
ART. 12
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E’ temporaneo l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente;
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell’importo percentuale del 20%.
4. L’obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto col pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all’art. 50 del D. Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
ART. 13
DENUNCE
1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell’uso dei locali e delle aree stesse.
3. abrogato
4. La denuncia deve contenere:
a) L’indicazione del codice fiscale.
b) Cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo famigliare o la convivenza.
c) Per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
d) L’ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l’uso cui sono destinate;
e) La data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
f) La provenienza;
g) La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L’ufficio comunale rilascia ricevuta delle denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
ART. 14
DECORRENZA DELLA TASSA
1. La tassa ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza.
3. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all’abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall’ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest’ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
ART. 15
MEZZI DI CONTROLLO
1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l’ufficio comunale può svolgere l’attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall’art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. stesso.
ART. 16
SANZIONI
1. Per le violazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate.
ART. 17
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO
1. L’accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall’ art. 71 e dall’art. 72 del D.Lgs. 507/93.
2. Il contenzioso, fino all’insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell’art. 63 del D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e dall’art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 638 e successive modificazioni.
ART. 18
ENTRATA IN VIGORE
1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle previste dagli art. 63 del D.L. 507/93, commi 2,3,4 e 64 del D.L. 507/93 comma 2, secondo periodo, e 66 del D.L. 507/93, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 01 gennaio 2000.