AIUTO ALLA NAVIGAZIONE
Regolamento Gestione e Definizione Tributi Locali
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI
APPROVATO CON D.C.C. N. 4/2000
MODIFICATO CON D.C.C. N. 16/2000
MODIFICATO CON D.C.C. N. 14/2001
MODIFICATO CON D.C.C. N. 33/2003
INDICE
ART. 1 – PRINCIPI GENERALI pag. 3
ART. 2 – ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE pag. 3
ART. 3 – ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE pag. 4
ART. 4 – OMISSIONE E RITARDO DEI PAGAMENTI pag. 4, 5
ART. 5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DEI TERMINI
PER I VERSAMENTI pag. 5
ART. 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI pag. 5
ART. 6-bis – RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE SANZIONI PER MANCATO O TARDIVO
VERSAMENTO DIRETTO pag. 6
ART. 7 – FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA pag. 6
ART. 8 – FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA pag. 6
ART. 9 – RISCOSSIONE IN RATE MENSILI pag. 7
ART. 10 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DI
ACCERTAMENTO CON ADESIONE pag. 7
ART. 11 – PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTA-
MENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE pag. 8
ART. 12 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON
ADESIONE pag. 8
ART. 13 – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD
INIZIATIVA DELL’UFFICIO pag. 8
ART. 14 - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD
INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE pag. 8, 9
ART. 15 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE pag. 9
ART. 16 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL’ACCERTA-
MENTO CON ADESIONE pag. 9,10
ART. 17 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON
ADESIONE pag. 10
ART. 18 – RIDUZIONE DELLA SANZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON
ADESIONE pag. 10
ART. 19 – PROCESSO TRIBUTARIO pag. 10
ART. 20 – ANNULLAMENTO pag. 11
ART. 21 – REVOCA pag. 11
ART. 22 – ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA pag. 12
ART. 23 – DECORRENZA E VALIDITA’ pag. 12
Articolo 1
Principi generali
l. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dall’articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, nonché in conformità con i princìpi desumibili dall’articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina l’istituto dell’accertamento con adesione, l’autotutela, la riduzione delle sanzioni tributarie con l’obiettivo, di limitare il contenzioso tributario, di semplificare, razionalizzare e ridurre, anche attraverso la disciplina generale di tutte le entrate tributarie, gli adempimenti per i contribuenti, l’attività di riscossione, liquidazione e accertamento instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche escludendo la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all’ente.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Capo I
Gestione delle entrate tributarie
Articolo 2
Attività di gestione delle entrate tributarie
1. Le attività, anche disgiunte riscossione, di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie possono essere effettuate direttamente dall’Ente o mediante l’ausilio di soggetti esterni all’Ente incaricati ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. In caso di gestione diretta il servizio tributi cura tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate tributarie, l’attività di controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente nonché l’attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, previste da norme di legge o regolamentari che disciplinano le singole entrate.
3. In caso di affidamento a soggetti esterni il servizio tributi provvede altresì all’attività istruttoria, di controllo e verifica dell’attività dei soggetti esterni all’Ente incaricati ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 446/97.
4. Nell’esercizio dell’attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
5. Il Funzionario responsabile dell’Ufficio Tributi con cadenza semestrale predisporrà dettagliata relazione sull’attività svolta con particolare riferimento alla lotta all’evasione e agli eventuali indirizzi operativi dettati dalla Giunta Municipale.
Articolo 3
Attività di accertamento e liquidazione delle entrate tributarie
1. L’attività di accertamento e di liquidazione delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo del funzionario incaricato o dal concessionario nel rispetto dei termini di decadenza previsti da norme di legge se più ampi di quelli indicati dalle norme regolamentari.
2. In caso di affidamento in concessione a terzi del servizio le attività di accertamento e di liquidazione delle somme tributarie dovute sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel capitolato speciale che regola i rapporti tra comune e tale soggetto.
3. Per gli anni pregressi all’entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati sono eliminate, fatta salva la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali suscettibili di arrecare danno o pericolo all’ente.
4. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell’imposta dovuta l’ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione, provvede, a pena di decadenza, a notificare al soggetto passivo, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l’applicazione delle sanzioni ed interessi previste dalla vigente normativa.
Articolo 4
Omissione e ritardo dei pagamenti
1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ad entrate aventi natura tributaria, devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifico al tributo.
2. La contestazione riguardante sia l’omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario al fine della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l’ulteriore termine assegnato per l’adempimento previsto in 30 giorni.
3. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari, salvo i casi specificatamente previsti dalla legge, mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il Funzionario Responsabile sentita la Giunta Comunale con apposito provvedimento prevede che eventuali spese di notifica addebitate al Comune di Villafranca Padovana, con esclusione di quelle postali, siano poste a carico dei soggetti inadempienti.
5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 88 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e D.P.R. 129/99, non si da luogo al procedimento quando l’importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 16,53 (L. 32.000).
6. Il Funzionario responsabile ne fa attergazione specifica agli atti.
7. Il comma 5 non si applica quando si tratta di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all’anno, salvo il caso in cui l’ammontare complessivo degli importi dovuti nell’anno solari compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 5.
Articolo 5
Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti.
1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato salvo quanto previsto nel seguente comma:
2. Il Funzionario Responsabile sentita la Giunta Comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o rateizzazione del pagamento a rate del tributo in scadenza (o dell’unica soluzione di pagamento), per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità.
Articolo 6
Disposizioni in materia di rimborsi
1. Il Contribuente può richiedere al comune il rimborso del tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto dalla restituzione. In caso dei procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L’istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, nella misura prevista dalla normativa vigente, dalla data dell’istanza di restituzione, salvo i casi di errore da parte dell’Ente. Per cui gli interessi decorrono dalla data di versamento.
3. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di un tributo erroneamente versato e destinato a ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero del tributo da parte del soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell’Ente titolato alla riscossione, la somma può direttamente riversata allo stesso.
Articolo 6-bis
Riduzione della sanzione per la definizione agevolata delle sanzioni per mancato o tardivo versamento diretto
1. Le sanzioni amministrative per mancato o tardivo versamento diretto dei tributi comunali sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, degli interessi, se dovuti, e della sanzione.
Articolo 7
Forme di riscossione volontaria
1. I versamenti delle singole entrate sono eseguiti dai contribuenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, tramite versamento diretto o a mezzo c.c.p. intestato alla tesoreria comunale.
2. In deroga alle modalità di cui al precedente comma 1 sono consentite, nel rispetto del principio di comodità e di economicità della riscossione, limitate ipotesi di riscossione alternative tramite i soggetti esterni indicati all’articolo 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 446/97.
3. L’affidamento a soggetti terzi di cui alla precedente comma non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. Nel caso di approvazione del bilancio di previsione oltre il 31 dicembre dell’anno precedente il termine per il versamento volontario dei tributi locali è differito in via ordinaria all’ultimo giorno del mese successivo al temine fissato per l’approvazione del bilancio.
Articolo 8
Forme di riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva dei tributi avviene, ai sensi dell’art. 3 ,comma 6 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, con le procedure previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 o mediante ordinanza-ingiunzione coattiva di pagamento emessa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Spetta al Funzionario Responsabile o al soggetto di cui all’articolo 52, comma 5, lett. B) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, apporre il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi . I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dal Servizi o dagli incaricati esterni che gestiscono le diverse entrate corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
Articolo 9
Riscossione in rate mensili
1. Nel caso in cui l’accertamento o la liquidazione riguardi contemporaneamente diverse annualità il Funzionario Responsabile sentita la Giunta Comunale può eccezionalmente consentire, su richiesta dell’interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili, da un minimo di 2 ad un massimo di 4 rate mensili, delle maggiori imposte accertate o liquidate, interessi e sanzioni amministrative per importi complessivi superiori a lire duemilioni. La sussistenza delle condizioni di cui al presente comma e accertata dal Comune con ogni mezzo ritenuto idoneo, anche mediante autocertificazione dell’interessato.
2. Il pagamento rateale della somma dovuta non produce interessi.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta
Capo II
L’accertamento con adesione
Articolo 10
Ambito di applicazione dell’istituto di accertamento con adesione
1. L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente all’attività di accertamento e non si estende all’attività di liquidazione dei tributi comunali ne al controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. In tal caso, soddisfatto l’obbligo tributario, si estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio l’ufficio deve compiere un’attenta valutazione del rapporto costi benefici dell’operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere - dovere dell’ufficio di annullare, nell’esercizio dell’autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
Articolo 11
Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente
1. Competente alla definizione è il responsabile del servizio preposto dall’Amministrazione comunale al servizio tributi.
Articolo 12
Avvio del procedimento di accertamento con adesione
1. Il procedimento è attivato, di norma, dall’ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi dell’atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione.
b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.
Articolo 13
Procedimento di accertamento con adesione ad iniziativa dell’ufficio
1. L’ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l’indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l’invito, comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.
3. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro 15 giorni dalla ricezione dell’invito a comparire.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionata, così come l’attivazione del procedimento da parte dell’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell’ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
Articolo 14
Procedimento di accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di cui all’articolo precedente, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza motivata in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito telefonico.
2. L’Ufficio formula, anche telefonicamente, l’invito a comparire entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione.
3. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l’invito, comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.
5. La presentazione dell’istanza non produce l’effetto di sospendere i termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
6. L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte dell’ufficio.
Articolo 15
Atto di accertamento con adesione
1. A seguito del contraddittorio, ove l’accertamento venga concordato con il contribuente, l’Ufficio redige atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) oltre che dal responsabile del servizio tributi.
2. Nell’atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni amministrative dovute in dipendenza della definizione.
Articolo 16
Perfezionamento della definizione dell’accertamento con adesione
1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nello stesso atto.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente è tenuto a far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente un’originale dell’atto di accertamento con adesione.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale, alla data di adozione del presente regolamento, l’unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l’ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall’atto di accertamento con adesione e la definizione si considera perfezionata con la dichiarazione irrevocabile di provvedere al pagamento del dovuto.
Articolo 17
Effetti della definizione dell’accertamento con adesione
1. Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.
2. L’intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l’ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Dal momento della definizione dell’adesione, conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento, l’atto mantiene efficacia per la parte definita con il contribuente.
4. Sono fatte salve le conseguenze derivanti dal mancato perfezionamento di cui al precedente articolo.
Articolo 18
Riduzione della sanzione dell’accertamento con adesione
1. Le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo alla definizione dell’accertamento con adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Capo III
Attività contenziosa e Poteri di Autotutela
Articolo 19
Processo tributario
1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell’ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale costituirsi in giudizio nel processo tributario, nonché, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale; a tale scopo il Sindaco può delegare il Funzionario responsabile o altro dipendente dell’Ente. In tal caso il delegato rappresenta l’Ente nel procedimento.
2. Al fine di operare con obbiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza l’attività processuale può essere gestita in forma associata con altri enti.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all’ente. In tal caso la Giunta Comunale può stipulare con uno o piu’ professionisti una convenzione, in via preventiva, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.
Articolo 20
Annullamento
1. Il funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell’entrata o i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b) D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446 può procedere con proprio provvedimento, in tutto o in parte, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi di accertata illegittimità dell’atto d’imposizione nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. L’annullamento del provvedimento è disposto nelle ipotesi di palese illegittimità dell’atto ed in particolare:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell’imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti, regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.
Articolo 21
Revoca
1. Il Funzionario Responsabile del servizio al quale compete la gestione dell’entrata o i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b) D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446 può procedere con proprio provvedimento alla revoca dell’atto di imposizione per motivi di opportunità:
2. La revoca del provvedimento è disposta, tenuto conto della giurisprudenza consolidata nella materia, sulla base dei seguenti criteri:
a) grado di probabilità di soccombenza dell’amministrazione;
b) l’esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse;
c) costo conseguente alla possibile condanna dell’Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio di difesa al contribuente;
d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
Articolo 22
Esercizio dell’autotutela
1. L’attività di autotutela cui al presente capo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.
2. Non si procede all’attività di autotutela per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione.
3. Dell’eventuale annullamento o revoca, è data comunicazione al contribuente e all’organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
Ad analoga valutazione è subordinata l’adozione di iniziative in sede contenziosa.
Articolo 23
Decorrenza e validità
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000.
2. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.