AIUTO ALLA NAVIGAZIONE
Regolamento per la gestione degli impianti sportivi e degli edifici pubblici di proprietą del comune
Comune di Villafranca Padovana
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E
DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA
modificato con D.G.C. n. 28 del 22.01.85
ratificata con D.C.C. n. 28 del 19.02.85
approvato con D.C.C. n. 111 del 21.10.93
modificata con D.C.C. n.52 del 27.11.97
ART. 1
I locali degli Edifici pubblici, la palestra scolastica e gli impianti sportivi della scuole medie possono essere concessi in uso temporaneo agli Enti, sodalizi, gruppi organizzati ed Associazioni sportive e culturali che ne facciano espressa richiesta.
ART. 2
L’uso dei locali palestra e degli edifici sportivi potrà essere concesso solo al di fuori del normale orario d’insegnamento e compatibilmente con le esigenze delle scuole. L’uso dei restanti edifici pubblici sarà concesso compatibilmente con l’uso pubblico cui sono destinati.
ART. 3
La custodia e la pulizia dei locali e degli impianti concessi in uso verrà effettuata, limitatamente al loro utilizzo, dai concessionari.
ART. 4
Per ottenere l’autorizzazione all’uso dei locali della Palestra e degli impianti, dovrà essere presentata apposita istanza all’Amministrazione comunale indicando:
a) la denominazione dell’ente o società richiedente,
b) il giorno, l’ora e le finalità di utilizzo,
c) le generalità della persona che assume in proprio le responsabilità dell’uso,
d) l’impegno espresso al pagamento della quota oraria prevista dall’Amministrazione ed al risarcimento dei danni eventualmente arrecati a cose o persone, entro il 30 settembre, pena la revoca della concessione,
e) il versamento di una cauzione anticipata di £. 100.000.
ART. 5
E’ vietato utilizzare i locali e gli impianti per fini diversi da quelli autorizzati e fuori dagli orari accordati.
ART. 6
I concessionari dovranno rimborsare al Comune una quota oraria per contributo forfetario differenziato che sarà correlato alle spese di gestione ed annualmente stabilito con deliberazione della Giunta Municipale.
ART. 7
E’ vietato l’uso dei locali e degli impianti a fini di lucro, salvo espressa autorizzazione comunale.
ART. 8
I concessionari saranno direttamente ed esclusivamente responsabili per danni a persone e cose derivanti dall’attività svolta, tanto se imputabili ad essi personalmente, quanto se commessi da terzi.
ART. 9
E’ vietata la vendita di bevande e cibarie all’interno dei locali e degli impianti sportivi, salvo diversa autorizzazione.
ART. 10
L’impianto viene concesso in uso temporaneo per un periodo massimo di due ore al giorno per ogni squadra. L’Amministrazione Comunale si riserva di aumentare le ore a disposizione in base al numero degli atleti.
ART. 11
E’ severamente vietato fumare in palestra e negli spogliatoi.
ART. 12a) L’uso della palestra è consentito solo ad atleti tesserati con le rispettive società o gruppi organizzati.b) per lo spostamento di orari è obbligatorio interpellare l’Assessore allo sport.
ART. 13
Si consegnano le chiavi della palestra di ...................................... al Sig......................................... quale responsabile per la Società ........................................... che le restituirà a fine campionato.
ART. 14
L’Amministrazione potrà revocare o sospendere in qualsiasi momento le autorizzazioni in caso di abuso dei Concessionari o in caso di mancato pagamento delle quote orarie stabilite dall’Amministrazione.
ART. 15
Il Comune, di anno in anno, preso atto della relazione stagionale circa l’attività fatta nell’impianto e verificato l’ottimale mantenimento dello stesso, potrà riconoscere un contributo per l’attività sportiva promozionale della società.
ART. 16
La domanda di concessione deve essere presentata al Sindaco del Comune entro il 15 luglio di ogni anno e deve contenere l’indicazione di almeno due date ad orari alternativi