Regolamento Polizia mortuaria - Comune di Villafranca Padovana
 
AIUTO ALLA NAVIGAZIONE

Regolamento Polizia mortuaria

Comune di Villafranca Padovana

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

redatto sulla base delle disposizioni previste nel D.P.R. n. 285 del 10.09.1990

approvato con D.C.C. n.°55/97

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 Oggetto
Art. 2 Competenze
Art. 3 Responsabilità
Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
Art. 5 Atti a disposizione del pubblico
CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE
Art. 6 Depositi di osservazione
Art. 7 Obitori
Art. 8 Camera mortuaria

CAPO III FERETRI
Art. 9 Deposizione della salma nel feretro
Art. 10 Verifica e chiusura dei feretri
Art. 11 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
Art. 12 Forniture gratuite dei feretri
Art. 13 Piastrine di riconoscimento

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI
Art. 14 Modalità di trasporto e percorso
Art. 15 Diritti del Comune
Art. 16 Riti religiosi
Art. 17 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
Art. 18 Trasporti all’estero o dall’estero
Art. 19 Trasporto di resti mortali e ceneri

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI
Art. 20 Circoscrizioni
Art. 21 Disposizioni generali
Art. 22 Reparti speciali
Art. 23 Sepolture di persone residenti e non
Art. 24 Piano regolatore cimiteriale

CAPO II INUMAZIONI E TUMULAZIONI
Art. 25 Inumazione
Art. 26 Tumulazione
Art. 27 Esumazioni ordinarie
Art. 28 Esumazioni straordinarie
Art. 29 Estumulazioni ordinarie
Art. 30 Estumulazioni straordinarie
Art. 31 Oggetti da recuperare
Art. 32 Materiali di risulta

CAPO III CREMAZIONE
Art. 33 Crematorio
Art. 34 Modalità rilascio autorizzazione alla cremazione
Art. 35 Urne cinerarie

CAPO IV POLIZIA DEI CIMITERI
Art. 36 Orario
Art. 37 Disciplina dell’ingresso
Art. 38 Divieti
Art. 39 Riti funebri
Art. 40 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
Art. 41 Materiali ornamentali

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE
Art. 42 Imprese e lavori privati
Art. 43 Concessioni
Art. 44 Tipologie
Art. 45 Sepolture individuali
Art. 46 Nicchie ossario
Art. 47 Aree per sepolcri di famiglia o tombe di famiglia a terra
Art. 48 Concessioni provvisorie di loculi
Art. 49 Mantenimento concessioni perpetue
Art. 50 Manutenzione

CAPO II DIVISIONE SUBENTRI RINUNCE
Art. 51 Divisione, subentri
Art. 52 Rinuncia di sepolture individuali

CAPO III REVOCA DECADENZA ESTINZIONE
Art. 53 Revoca
Art. 54 Decadenza
Art. 55 Estinzione

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 56 Responsabilità del servizio di Polizia mortuaria
Art. 57 Sepolture pregresse
Art. 58 Norme finali


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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Sommario

Art. 1: Oggetto.
1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, in ambito comunale. Per norme relative alla Polizia mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonchè sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.


Art. 2: Competenze.
1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, attraverso i competenti uffici.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forma di gestione individuata dall’art. 22 della Legge 142/90 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonchè a mezzo del servizio individuato dalla competente ULS.


Art. 3: Responsabilità.
1. E’ compito del Comune evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose all’interno dei cimiteri. Non sono assunte, peraltro, responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone diverse da quelle adibite al servizio cimiteriale, attraverso l’uso difforme dal consentito di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.


Art. 4: Servizi gratuiti e a pagamento.
1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
Sono gratuiti i seguenti servizi:
- la visita necroscopica
- il servizio di osservazione dei cadaveri
- l’inumazione in campo comune,
- la deposizione delle ossa in ossario comune,
- la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo Art. 10,
- estumulazione ordinaria da loculo in concessione trentennale
- estumulazione ordinaria da loculo in concessione perpetua
- esumazione ordinaria da sepoltura
2. Sono a pagamento i seguenti servizi:
- Estumulazioni straordinarie
- Esumazioni straordinarie.


Art. 5: Atti a disposizione del pubblico
1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su sopporto cartaceo o informatico, per chiunque possa averne interesse, il registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 285/90.
Sono inoltre a disposizione del pubblico:
- l’orario di apertura e chiusura di ogni cimitero
- copia del presente regolamento
- l’elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno,
- l’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno e in quello successivo,
- l’elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.


CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE

Sommario

Art. 6: Depositi di osservazione.
1. Il Comune provvede al deposito di osservazione per il periodo prescritto dalla legge, in locali idonei nell’ambito del cimitero, per le persone morte in abitazione in cui sia pericoloso mantenerle, per persone morte in seguito ad accidente nella pubblica via, per persone ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.


Art. 7: Obitori.
1. Il Comune dispone di un obitorio per l’assolvimento delle seguenti funzioni:
a) osservazione di cadaveri deceduti senza assistenza medica;
b) deposito per il periodo indefinito di cadavere a servizio dell’Autorità Giudiziaria;
c) deposito e conseguenti trattamenti dei cadaveri portatori di radioattività.

2. Depositi di osservazione e obitori possono essere individuati dal Comune, oltre che nell’ambito del cimitero, anche presso ospedali o altri istituti sanitari.


Art. 8: Camera mortuaria.
1. Ogni cimitero deve disporre di una camera mortuaria per l’eventuale sosta dei feretri prima del sepellimento. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche di cui all’art. 65 del D.P.R. 285/90 e può assolvere anche le funzioni di deposito di osservazione, ove questo manchi.


CAPO III
FERETRI

Sommario

Art. 9: Deposizione della salma nel feretro
1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Art. 11.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell’unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopi di evitare la contaminazione ambientale.


Art. 10:Verifica e chiusura dei feretri.
1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
Il dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell’ULS o personale tecnico all’uopo incaricato, vigila e controlla l’applicazione della norma di cui all’art. 11.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonchè l’identificazione del cadavere.


Art. 11: Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.
1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che la distanza del trasporto funebre e cioè:
A. per l’ inumazione:
il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità, con uno spessore non inferiore a cm. 2 e non superiore a cm. 3 e conformi alle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.P.R. 285/90,i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate in via straordinaria potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra indicate.
B. per la tumulazione:
la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di legno preferibilmente esterna, l’altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti alle norme di cui all’art. 30 del D.P.R. 285/90.
C. cremazione:
la salma dovra’ essere racchiusa in duplice cassa di cui alla lettera b) per l’avvio all’impianto di cremazione qualora lo stesso si trovi fuori dal territorio comunale. Se nel territorio esiste l’impianto di cremazione è sufficiente unicamente la cassa di legno.
D. Trasferimenti:
per i trasferimenti da comune a Comune o da/per l’estero, si adottano le norme di cui agli artt. 25, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).
2. Se la salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell’unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.
3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai punti del comma 1, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall’unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.
4. Nella inumazione l’impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 75, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.


Art. 12: Fornitura gratuita di feretri.
1. Il Comune, con atto di Giunta, fornisce gratuitamente la cassa di cui all’art. 11 lett. a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, residenti nel territorio comunale.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dai Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque dispone l’ufficio, relative alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.
3. Qualora successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste effettivamente, il Comune può esercitare rivalsa delle spese sostenute sugli eventuali eredi.


Art. 13: Piastrina di riconoscimento.
1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.


CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Sommario

Art. 14: Modalità del trasporto e percorso.
1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con apposita ordinanza.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all’art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 comprende, il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione.


Art. 15: Diritti del Comune.
1. I trasporti sono svolti con carri aventi le caratteristiche di cui all’art. 20 del D.P.R. 285/90.
2. Il Comune può imporre il pagamento di un diritto fisso per i trasporti funebri eseguiti da terzi nel territorio comunale qualora siano richiesti servizi o trattamenti speciali, sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.


Art. 16: Riti religiosi.
1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all’art. 8 della Costituzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dall’ordinanza di cui all’art. 14.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.


Art. 17: Trasporto per/da altri Comuni per seppellimento o cremazione.
1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati.
La domanda deve essere corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l’indicazione dei dati anagrafici del defunto
Al decreto è successivamenbte allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell’ULS o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all’art. 10.
2. Dell’autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonchè ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.
3. Le salme provenienti da altro Comune devono di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all’interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell’art. 11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.


Art. 18: Trasporti all’estero o dall’estero.
1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato con le modalità di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 27 e seguenti.


Art. 19: Trasporto di resti mortali o di ceneri.
1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali o di ceneri può avvenire previa autorizzazione.
2. Se il trasporto è da o per Stato esterno si applicano le disposizioni di cui all’art. 18.
Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante norme e cognome del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.


TITOLO II - CIMITERI

CAPO I
CIMITERI

Sommario

Art. 20: Circoscrizioni.
1. Il territorio del comune di Villafranca Padovana viene diviso in tre circoscrizioni cimiteriali:
Prima circoscrizione: facente capo al cimitero di Taggì di Sotto e corrispondente al territorio delle frazioni di Taggì di Sotto e Taggì di Sopra,
Seconda circoscrizione: facente capo al cimitero di Villafranca Padovana e corrispondente al territorio del capoluogo
Terza circoscrizione facente capo al cimitero di Ronchi e corrispondente al territorio della frazione di Ronchi.


Art. 21: Disposizioni generali.
1. E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private o altri luoghi per speciali onoranze o benemerenze, ai sensi rispettivamente degli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
2. L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Funzionario Responsabile dell’U.T.C..
Alla manutenzione dei cimiteri così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 142/90.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.
Competono esclusivamente a detto personale le operazioni di esumazione, estumulazione, nonchè la custodia, la tenuta dei registri relativi ad inumazione, tumulazione e cremazione come pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri e consegna di urne cinerarie.


Art. 22: Reparti speciali.
1. Nell’interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenennti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. La sepoltura di parti anatomiche, qualora non fossero cremati vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero.
3. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.


Art. 23: Sepolture di persone residenti e non residenti.
1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza a seconda della circoscrizione in cui trovasi la loro abitazione risultante dai registri anagrafici.
I defunti non residenti in vita nel territorio del Comune possono essere inumati o tumulati solo nel cimitero della circoscrizione in cui trovasi il luogo del decesso.
2. Per giustificati motivi il Sindaco può autorizzare la sepoltura in cimitero di diversa circoscrizione e, compatibilmente con la disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune purchè abbiano o abbiano avuto particolari legami affettivi con la popolazione del Comune o che abbiano legami di parentela diretti con persone sepolte nei cimiteri delle diverse circoscrizioni.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata di famiglia.
Sono accolti con le stesse modalità anche i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.


Art. 24: Piano Regolatore Cimiteriale.
1. Per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il Piano Regolatore Cimiteriale, con durata di almeno un ventennio, il quale deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura nonchè la distribuzione e le dimensioni delle opere funerarie per le tumulazioni perpetue.
Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per tali opere, le caratteristiche tecniche e la struttura in rapporto ai veri sistemi costruttivi in conformità alle disosizioni del D.P.R. 285/90.
2. Nell’elaborazione del piano il responsabile dell’ufficio tecnico dovrà tener conto:
a) dell’andamento medio della mortalità per ogni circoscrizione,
b) della valutazione della struttura esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a inumazione o tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni,
c) della diversa tipologia di sepoltura,
d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di regolarizzazione dei periodi di concessione,
e) del fabbisogno futuro di aree e manufatti da destinare a sepolture private
3. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone da destinare a:
- campi di inumazione comune
- aree per cappelline private o tombe di famiglia e collettività a terra
- tumulazioni individuali
- cellette ossari
- nicchie cinerarie
- ossario comune
- cinerario comune
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all’art. 54 del D.P.R. 285/90, da aggiornare almeno ogni cinque anni.
Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.


CAPO II
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Sommario

Art. 25: Inumazione.
1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
a) sono comuni le sepolture della durata di 30 anni dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente seguendo l’ordine di richiesta
b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a 30 anni su aree cedute in concessione.
2. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinto con un cippi fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l’indicazione del nome, cognome data di nascita e di morte del defunto
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune, in luogo del cippo, l’installazione di un compritomba di superficie complessiva non superiore a quanto indicato nel piano regolatore cimiteriale
L’installazione di copritomba e lapidi e la loro manutenzione e conservazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
In caso di incuria o abbandono da parte dei suggetti tenuti alla conservazione il Comune provvede con rivalsa delle spese sostenute.


Art. 26: Tumulazione.
1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.


Art. 27: Esumazioni ordinarie.
1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a un trentennnio. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, dopo il primo trentennio, dovute a non completa mineralizzazione delle salme.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell’anno e sono regolate da apposita ordinanza.
Sarà cura dell’Ufficio competente predisporre la pubblicità, nei modi e tempi dovuti, del periodo di esumazione con l’indicazione delle salme soggette a intervento.
3. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell’ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassettine di zinco.


Art. 28: Esumazioni straordinarie.
1. Sono esumazioni straordinarie:
- quelle eseguite prima del prescritto turno di esumazione ordinaria,
- quelle eseguite per ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o per trasportarle in altre sepolture presso altri Comuni,
- quelle eseguite per casi di comprovata necessità o per urgenti lavori di manutenzione del cimitero.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell’ULS e dell’incaricato del servizio di custodia del cimitero.
3. Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziaria le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite:
a) nei mesi edi maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
b) quanto trattasi di persona deceduta a causa di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il coordinatori sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.


Art. 29: Estumulazioni ordinarie.
1. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite gratuitamente alla scadenza della concessione a tempo determinato e comunque non prima di un trentennio dalla sepoltura.
Sono parificate alle estumulazioni ordinarie quelle eseguite su sepolture di tipo perpetuo di cui non sia pervenuto il prescritto rinnovo o di cui sia stata acquisita la rinuncia alla concessione stessa.
2. I resti rinvenuti dalle operazioni di estumulazione ordinaria vengono depositati nell’ossario comune salva la domanda degli aventi diritto di raccoglierli in cassette di zinco da destinare a cellette ossario in concessione.
Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, lo stesso è avviato ad inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco oppure può essere ritumulata previo pagamento del corrispettivo vigente non può essere estumulata se non siano decorsi almento due anni.
3. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con apposita ordinanza.
Delle operazioni di estumulazione ordinaria viene data adeguata pubblicità, a cura del responsabile dell’ufficio, citando il nome delle salme soggette ad intervento.
In occasione della commemorazione dei defunti verrà esposto all’albo cimiteriale un elenco con la scadenza delle concessioni per l’anno successivo.


Art.30: Estumulazioni straordinarie.
1. Sono considerate estumulazioni straordinarie
a)estumulazioni prima del termine di scadenza della concessione per trasferimento ad altra sepoltura o altro Comune
b)estumulazioni per termine di scadenza dei loculi assegnati in forma provvisoria
c)estumulazioni per eliminazione di inconvenienti di ordine igienico o statico.
2. Può essere autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperto un tumulo il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento. Analogo procedimento si segue per le estumulazioni eseguite per ordine dell’Autorità Giudiziaria.
Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate esclusivamente per il trasporto del
feretro ad altro Comune o per urgente necessità per precarietà statica della precedente sepoltura. E’ parimenti autorizzata l’estumulazione straordinaria con destinazione a sepoltura privata.


Art. 31: Oggetti da recuperare.
1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservato agli atti dell’Ufficio di Ragioneria.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell’ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.


Art. 32: Materiali di risulta:
1. I materiali e le opere installate sulle sepolture al momento delle esumazioni o estumulazioni se non reclamati da chi ne abbia diritto entro 30 giorni dalla data dell’intervento passano di proprietà del Comune che può impiegarli per miglioramento generale dei cimiteri. Le croci, le lapidi e i copritomba possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle su sepolture di parenti che ne siano sprovvisti semprechè siano in buono stato di conservazione e rispondente ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del cimitero o nell’immediato esterno in luogo idoneo.


CAPO III
CREMAZIONE

Sommario

Art. 33: Crematorio.
1. Qualora il Comune non disponga di un impianto di cremazione funzionante, per procedere alla cremazione si avvale dell’impianto funzionante più vicino.


Art. 34: Modalità di rilascio autorizzazione alla cremazione.
1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni di cui al D.P.R. 285/90 Art. 79.


Art. 35: Urne cinerarie.
1. Il Piano regolatore cimiteriale di cui all’art.24 deve prevedere un cinerario dove verranno disposte apposite nicchie per la collocazione delle urne cinerarie che dovranno contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno le indicazioni anagrafiche del defunto.
2. Il trasporto delle urne cinerarie contenenti i residui della cremazione, ferme restando le disposizioni per il trasporto da e per l’estero, non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario in presenza di nuclidi radioattivi.


CAPO IV
POLIZIA DEI CIMITERI

Sommario

Art. 36: Orario.
1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato.
L’entrata dei visitatori ‘ ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura
La visita fuori orario al cimitero è subordinata al permesso del responsabile dell’ufficio per comprovati motivi.


Art. 37: Disciplina dell’ingresso.
1. Nei cimiteri, di norma, si deve entrare a piedi
E’ vietato l’ingresso:
a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali
a tutti coloro che sono vestiti in modo indecoroso o comunque in condizioni di contrasto con il carattere del cimitero
a tutti coloro che indentendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua
2. Per motivi di salute o di età può essere concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di un veicolo che proceda a passo d’uomo e si trattenga esclusivamente per il tempo necessario alla sosta del visitatore.E’ altresì concesso l’ingresso al carro funebre durante il funerale qualora non ci siano persone o mezzi per il trasporto del feretro alla sepoltura.


Art. 38: Divieti.
1. All’interno del cimitero è vietato:
- fumare, tenere comportamento chiassoso o irriverente
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti
- gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto altrui senza autorizzazione
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sui muri o sulle lapidi
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con offerte di servizi o distribuzione
di volantini pubblicitari
-fotografare o filmare riti funebri senza l’autorizzazione dei familiari e del
responsabile dell’ufficio
- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione dei
concessionari
- assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non
autorizzati dai familiari e dal responsabile dell’ufficio.
2. Chiunque non osservasse i prescritti divieti verrà diffidato ad uscire immediatamente e quanto ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all’autorità giudiziaria.


Art. 39: Riti funebri.
1. Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Gli orari e le modalità delle esequie dei singoli defunti sono determinate con apposita ordinanza.


Art. 40: Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.
1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti e ricordi, simboli ecc.. Essi devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile dell’ufficio tecnico secondo quanto previsto dalle norme tecniche del P.R.G. cimiteriale.
2. Ogni epigrafe o sua modifica aggiunta contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni che non devono contrastare con la legge e il buon costume. A tal fine i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario della lapide e delle opere.
Possono essere autorizzate le epigrafi compilate in lingua diversa da quella italiana purchè nella richiesta di concessione sia contenuta la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo..
3. Dovranno essere rimosse le opere eseguite in difformità a quanto autorizzato o che fossero state abusivamente introdotte nel cimitero


Art. 41: Materiali ornamentali.
1. Dai cimiteri verranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc., la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non puù confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile dell’ufficio tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendano fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che col tempo siano diventati indecorosi.
Tutti i provvedimenti d’ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati e su questi si eserciterà azione di rivalsa per le spese sostenute per il ripristino del luogo.


Art. 42: Imprese e lavori privati.
1. Per l’esecuzione di lavori , opere e la straordinaria manutenzione da effettuarsi su cappelle o tombe private, gli interessati o le imprese incaricate devono munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
2. Detti lavori non possono essere svolti di sabato pomeriggio, di domenica o in altri giorni festivi.
3. I privati o le imprese incaricate sono tenuti a comunicare preventivamente all’U.T.C. la loro presenza in cimitero.
4. Eventuali danni a cose o persone, arrecati da privati o imprese durante i lavori, dovranno essere rifusi dagli stessi.


TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Sommario

Art. 43: Concessioni.
1. Il Comune concede ai privati il diritto d’uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Il diritto d’uso della sepoltura è riservato alla persona del concessionario e, in caso di decesso, ai suoi eredi.
Il diritto d’uso di una sepoltura risulta da una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
La concessione è stipulata secondo lo schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, previa assegnazione del manufatto da parte dell’ufficio cui è affidata l’istruttoria dell’atto.
Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso.
3. L’atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili o realizzati,
- la durata
- la persona, le persone, per gli Enti e le collettività il rappresentante legale pro tempore,
- la salma destinata ad esservi accolta o i criteri per la loro individuazione,
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.


Art. 44: Tipologie.
1. Le concessioni possono riguardare:
le sepolture individuali, le nicchie-ossario, le aree destinate a sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra, le tumulazioni provvisorie, le nicchie cinerarie.


Art. 45: Sepolture individuali (loculi).
1. I loculi individuali sono a pagamento con durata ,trentennale salvo rinnovo per una sola volta previo pagamento della tariffa in vigore al momento della decadenza della concessione
2. La concessione dei loculi individuali può essere prorogata per un tempo non superiore ad un decennio previo pagamento del 35% del corrispettivo in vigore al momento della proroga.
3. I loculi vengono assegnati in progressione al momento dell’uso seguendo l’ordine cronologico delle richieste presentate al protocollo generale del Comune. Il responsabile del servizio, per casi gravi e particolari, adeguatamente motivati, per i quali si individua la fattispecie astratta della morte prematura e/o legata ad evento traumatico, può provvedere all’assegnazione di loculi esulando dal criterio della progressione numerica previa valutazione del caso con il Sindaco. Tali assegnazioni non devono essere tese allo spostamento di salme già tumulate all’interno del cimitero o alla esclusiva fruizione dei loculi posti nelle righe più basse.
Per nessun motivo possono essere concessi in uso loculi di non immediato utilizzo se non per trasferimento di sepoltura da altro Comune.


Art. 46: Nicchie e ossario.
1. Le nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali sono a pagamento con durata trentennale salvo rinnovo previo pagamento del corrispettivo in vigore al momento del rinnovo.
2. Possono essere assegnate nicchie ossario vicine in previsione di futuro utilizzo da parte di altro componenti della famiglia.


Art. 47: Aree destinate a sepolcri familiari o tombe di famiglia a terra.
1. Le aree destinate a sepolcri familiari o a tombe di famiglia a terra sono concesse ad una persona per sè e per i propri familiari od enti e comunità non aventi scopo di lucro per la durata di 99 anni salvo rinnovo.
2. Nei sepolcri familiari o tombe di famiglia hanno diritto di sepoltura il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in qualunque grado e i loro coniugi, i fratelli e le sorelle e coniugi. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini e ad una persona non parente purchè sia legato da particolari vincoli di famiglia. Egli ha inoltre la facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura le salme di persone che abbiano acquisiti particolari benemerenze nei suoi confronti e comprovata da apposita dichiarazione da parte del concessionario. Il diritto di sepoltura si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro.
3. Alla morte del concessionario gli aventi diritto alla tumulazione dovranno comunicare al Comune, entro tre mesi, la persona destinata al trasferimeento degli oneri e diritti contenuti nella concessione. Qualora tale segnalazione non venga effettuata si procederà d’ufficio alla nomina, tra gli aventi diritto, del nuovo concessionario.
4. Il concessionario di area può far uso della concessione nei limiti dell’atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
5. Qualora non esistessero più aventi diritto la capellina o tomba di famiglia a terra sarà chiusa e potranno essere autorizzate traslazioni di salme o resti e comunque sarà a disposizione dell’amministrazione che potrà disporre per altre assegnazioni.
6. L’assegnazione dell’area per le sepolture private viene effettuata seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande al Protocollo Generale del Comune. In caso di presentazione in pari data avranno la precedenza le richieste di residenti nel territorio comunale I termini di presentazione delle domande verranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale e resi pubblici mediante affissione di avviso.
7. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell’ULS competente per territorio e devono rispettare le caratteristiche costruttive di cui al D.P.R. 285/90.
8. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al presente articolo impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all’assegnazione, pena la decadenza.
Qualora l’area non sia ancora disponibile al momento dell’assegnazione e del pagamento, detto termine decorre dall’effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa.
Per motivi ritenuti validi e giustificati può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.


Art. 48: Tumulazioni provvisorie.
1. Possono essere concessi provvisoriamente, in via eccezionale e dietro pagamento del canone stabilito loculi per la sepoltura di salme nei seguenti casi:
a) per coloro che hanno richiesto la concessione di un’area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica sia già stata definita.
b) per coloro che devono effettuari lavori di ripristino urgente delle tombe private
c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro comune la cui pratica sia già stata definita.
2. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 36 mesi dalla data di tumulazione.
Per la concessione di cui sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Giunta Comunale. Le concessioni provvisorie devono risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti il cui originale va conservato presso l’uficio comunale.
3. Alla scadenza del termine per l’assegnazione provvisoria si provvederà al conteggio e relativo versamento del corrispettivo dovuto operando compensazione con il deposito cauzionale. Il corrispettivo viene calcolato a trimestre. La frazione di trimestre sarà calcolata come trimestre intero.
4. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l’interessato non abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma il funzionario competente inviterà l’interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, previa diffida, si provvederà a far inumare la salma, utilizzando il deposito cauzionale per le spese dei diritti di estumulazione straordinaria, nel campo comune e detta salma non potrà in nessuno caso essere esumata se non per la sistemazione in sepoltura privata previo pagamento dei diritti relativi.


Art. 49: Mantenimento delle concessioni perpetue.
1. Per i loculi a sepoltura individuale assegnati con concessione perpetua prima del D.P.R. n.° 803 del 21.10.1975, secondo quanto risulta agli atti del Comune, è ammessa la proroga gratuita di dieci anni in dieci anni dalla data del 1988 come sancito nel precedente regolamento, con apposita richiesta da presentarsi nei 30 giorni antecedenti e nei 30 giorni susseguenti la scadenza intervenuta da discendenti, ascendenti, parenti, affini, fino al secondo grado che abbiano interesse a mantenere in vita la concessione.
2. In caso di estumulazione della salma per qualsiasi motivo decade la concessione perpetua e la nuova assegnazione avrà durata temporanea.
3. La rinuncia alla concessione perpetua della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto. Il loculo resosi disponibile rientrerà in possesso del Comune per una nuova assegnazione.


Art. 50: Manutenzione.
1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordiinario nonchè l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene


CAPO II
DIVISIONE SUBENTRI RINUNCE

Sommario

Art. 51: Divisione subentri.
1. Più concessionari di un’area possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l’individuazione di separate quote della concessione stessa.
La richiesta deve essere redatta nella forma dell’istanza e deve essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo.
Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta l’accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
La divisione, l’individuazione delle quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d’uso.
2. Con scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune i concessionari di un’unica area possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l’unicità della concessione nei confronti del Comune.
3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all’ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell’intestazione della concessione il Comune provvede alla dichiarazione di presa d’atto della decadenza.


Art. 52: Rinuncia di sepolture individuali.
1. In caso di rinuncia della concessione della sepoltura per trasferimento ad altro Comune il concessionario può chiedere il rimborso del corrispettivo versato decurtato del 10% per ogni anno o frazione di anno di effettivo utilizzo.


CAPO III
REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

Sommario

Art. 53: Revoca.
1. E’ facoltà dell’Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l’uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di un’equivalente sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall’Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa e dell’esecuzione di quanto sopra l’amministrazione dovrà dare notizia al concessionario o in mancanza mediante pubblicazione all’’Albo comunale per 60 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.


Art. 54: Decadenza.
1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi
- quanto la sepoltura individuale non sia occupata da salma resti o ceneri per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’’uso alla sepoltura
- quanto non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati
- quanto la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quanto non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall’art. 49
- quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla concessione.
2. Il provvedimento di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili. In caso conntrario la diffida viene pubblicata alll’albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni successivi.

Art. 55: Estinzione.
1. Le concessioni si estinguono per:
? scadenza del termine prevista nell’atto di concessione, senza che sia richiesto il rinnovo nei 30 giorni precedenti,
? soppressione del cimitero salvo quanto disposto dall’art. 98 del D.P.R. 285/90.


TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

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Art. 56: Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
1. Ai sensi dell’art. 51, 3° comma della Legge 142/90 come modificato dalla L. 127/97, spetta al Responsabile dell’ufficio l’emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell’osservanza del Regolameto stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell’art. 32 L. 142/90, L. 81/93 e L. 127/97.


Art. 57: Sepolture pregresse.
1. Per le vecchie tumulazioni di cui non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione e di cui non risulta giustificazione contabile agli atti del Comune, verrà “fotografata” la situazione esistente al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ogni concessione sarà regolarizzata con atto amministrativo, approvato dalla Giunta comunale e la durata trentennale delle concessioni sarà calcolata a partire dalla data di morte della salma tumulata.


Art. 58: Norme finali.
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali in materia .
2. Il presente regolamento composto di 57 articoli, diverrà esecutivo dopo duplice pubblicazione ai sensi dell’art. 94, comma 6° dello Statuto Comunale.

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