Regolamento Polizia Rurale
Comune di Villafranca Padovana
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
Sommario
CAPO I - LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITÀ’
ART. 1 - Limiti del regolamento
ART. 2 - Oggetto del Servizio di Polizia Municipale
ART. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale
ART. 4 - Ordinanze del Sindaco
CAPO II - PASCOLO - CACCIA - PESCA
ART. 5 - Pascolo degli animali
ART. 6 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
ART. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo
ART. 8 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie.
ART. 9 - Pascolo in ore notturne
ART. 10 - Esercizio di caccia e pesca.
ART. 11 - Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.
CAPO III - CASE COLONICHE
ART. 12 - Costruzione di case coloniche
ART. 13 - Igiene di case coloniche
ART. 14- Prevenzione incendi
ART. 15 - Depositi di esplosivi e infiammabili
ART. 16 - Acque piovane.
ART. 17 - Fognature.
ART. 18 - Stalle
ART. 19 - Concimaie
ART. 20 - Cani a guardia di edifici rurali
CAPO IV - FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE
ART. 21 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.
ART. 22 - Espurgo di fossi e canali
ART. 23 - Distanze per fossi, canali ed alberi.
ART. 24 - Recisione di rami protesi e radici
ART. 25 - Aratura dei terreni
ART. 26 - Spigolature
ART. 27 - Tombinature
CAPO V - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL’AGRICOLTURA
ART. 28 - Difesa contro le malattie delle piante - Denunzia obbligatoria
ART. 29 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.
ART. 30 - Cartelli per esche avvelenate
CAPO VI - MALATTIE DEL BESTIAME
ART. 31 - Obbligo di denuncia
ART. 32 - Isolamento per malattie contagiose
ART. 33 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive.
ART. 34 - Igiene delle stalle e spargimento liquami
CAPO VII - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI
ART. 35 - Colture Agrarie - Limitazioni
ART. 36 - Atti vietati sulle strade e sul terreno
CAPO VIII - SANZIONI
ART. 37 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.
ART. 38 - Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio
ART. 39 - Inesecuzione di ordinanza
ART. 40 - Sequestro e custodia di cose
ART. 41 - Sospensione delle autorizzazioni
ART. 42 - Risarcimento danni
CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 43 - Entrata in vigore del regolamento
CAPO I°
LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITÀ’
Sommario
ART. 1 - Limiti del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. 30.04.92, n° 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall’agrosistema nel rapporto con le aree urbanizzate.
L’Amm.ne Com.le prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con regolamento 2078/92 del 30.06.92, approvandone lo spirito di tutela e salvaguardia dell’ambiente.
ART. 2 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale
Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l’applicazione delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e del Comune nell’interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.
ART. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale
Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli Agenti Municipali e dagli Uffici ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 221 del Codice di Procedura Penale nell’ambito delle rispettive mansioni.
Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.
ART. 4 - Ordinanze del Sindaco
Il Sindaco, a norma dei poteri straordinari attribuitigli dallo Statuto Comunale di cui all’art. 4 della Legge 142/90, spetta la facoltà di emettere ordinanze in materia di Edilizia, Polizia locale ed igiene, per tutela della sanità e di sicurezza pubblica, nonché nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada .
CAPO II°
Sommario
PASCOLO - CACCIA - PESCA
ART. 5 - Pascolo degli animali
Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi, molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.
Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L. 100.000
ART. 6 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del comune previo pagamento delle somme che saranno all’uopo richieste, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.
Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.
ART. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo
Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843, comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico, o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di Legge.
ART. 8 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie.
Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.
Nel transitare sulle strade la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo delle carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all’inizio ed alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l’immediata individuazione del pericolo.
Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L. 100.000
ART. 9 - Pascolo in ore notturne
Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.
Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L. 100.000
ART. 10 - Esercizio di caccia e pesca.
L’esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali
Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
Per la caccia valgono, oltre ai principi generali e disposizioni di cui alle leggi vigenti, anche le norme emanate con leggi e regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall’Amm.ne Prov.le.
ART. 11 - Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.
E’ proibito entrare o passare abusivamente senza necessità sui fondi altrui anche se non muniti di recinti o ripari.
Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti e senza danneggiare i raccolti.
CAPO III°
Sommario
CASE COLONICHE
ART. 12 - Costruzione di case coloniche
Per la costruzione, l’ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc. occorre acquisire la relativa concessione edilizia rilasciata dal Sindaco.
Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dell’acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d’acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.
L’accertata violazione del presente articolo comporta la segnalazione alla competente autorità Giudiziaria.
ART . 13 - Igiene di case coloniche
Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine; come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.
E’ vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell’abitazione e delle aree pubbliche.
Il Sindaco ha l’obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, ai vicinanti, al patrimonio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità.
Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L. 100.000
Il perpetrarsi delle situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti l’applicazione del raddoppio della sanzione per la prima volta e l’esecuzione in danno con spese a carico dell’inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione.
Prima di procedere all’esecuzione in danno, il Sindaco con propria ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui alla Legge 241/90, dovrà intimare l’adeguamento e fissare la scadenza per l’esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell’entità del lavoro da eseguire dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i quali l’Amm.ne interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.
ART. 14 - Prevenzione incendi
Le abitazioni devono essere costruite in muratura, secondo le nome del regolamento edilizio vigente.
I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio.
Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 26 luglio 1965, n° 966 ed al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n° 98 del 09 aprile 1982), si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato di Prevenzione incendi".
Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L. 100.000
Non è permesso accendere stoppie, dobbi, cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case coloniche.
In nessun caso si possono accendere fuochi all’aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili: comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.
ART. 15 - Depositi di esplosivi e infiammabili
Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931, n° 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940, n° 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell’Interno 31.07.34 (G.U. 28.09.1934, n° 226) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937 n° 145), è vietato tenere nell’abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l’esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell’autorità comunale.
Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di cui al DPR 28.06.55, n° 620. Dovranno altresì osservarsi le prescrizioni di legge relativamente alla detenzione di gas e petroli liquefatti per uso domestico.
L’ accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia all’autorità giudiziaria.
ART. 16 - Acque piovane.
I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.
Ai sensi della Legge 241/90, l’accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative
Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L. 100.000
ART. 17 - Fognature.
Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità alle leggi vigenti e a quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale di Fognatura.
Eventuali violazioni accertate saranno sanzionate a norma delle leggi in materia e del succitato Regolamento.
ART. 18 - Stalle
Le stalle con due o più bovini ed equini adulti, devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità alle previsioni del R.D.L. 1° dicembre 1930, modificato dalla legge 25 giugno 1931 n° 925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse, nonché dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 e comunque alla normativa sanitaria ed urbanistica vigente.
Ai sensi della Legge 241/90, l’accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative
Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L. 100.000
ART. 19 - Concimaie
Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d’acqua, realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia igiene.
Spetterà pertanto alla locale Unità Sanitaria, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia e di silos per la formazione di mais ceroso un quanto fonte di analoghi problemi.
Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d’acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione ad infiltrazioni inquinanti l’acqua del sottosuolo.
Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L. 100.000
ART. 20 - Cani a guardia di edifici rurali
I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, non possono essere lasciati liberi ma devono essere debitamente custoditi in modo da non arrecare pregiudizio ad alcuno.
Qualora vengano accertate due o più violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L. 100.000
CAPO IV
Sommario
FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE
ART. 21 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.
I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, a norma dell’art. 632 del codice penale.
Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l’esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.
E’ fatto obbligo ai possessori o gestori di fossi di rimuovere prontamente alberi, tronchi, rami o altro materiale di ostruzione caduto nell’invaso, ostacolando il deflusso delle acque, nonché di gettare o depositare nei corsi d’acqua rifiuti di qualsiasi genere.
L’attuazione del presente articolo non necessita l’emissione continuativa dell’ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.
Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al gestore ed in ogni caso al proprietario del fondo in forza della sua responsabilità oggettiva, l’ordine di procedere alla eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 2 (due) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.
Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni di cui al comma successivo, previo l’avvio della procedura per l’esecuzione in suo danno.
Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000
Oblazione in via breve di L. 1.000.000
ART. 22 - Espurgo di fossi e canali
Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà pubbliche e private e sia sempre assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque.
Gli stessi devono altresì provvedere ad estirpare e tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali al fine di assicurare il decoro delle aree stesse ed in particolare nel rispetto del Codice della Strada (artt. 29 e 31 CDS).
Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari o di coloro che ne traggono godimento ai fini dell’accesso.
I fossi delle strade rurali devono essere manutentati a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all’ espurgo ogni qual volta si renda necessario.
In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l’Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell’inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento e quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi e procederà all’esecuzione delle opere d’intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento o ripartizione degli oneri economici). Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all’esecuzione dei lavori imputando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell’interessato. A tal fine il Comune con lettera raccomandata R.R. assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce alla iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata sul preventivo di spesa ed eseguita nei termini riportati.
I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l’acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.
Sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000
Oblazione in via breve di L. 1.000.000
ART. 23 - Distanze per fossi, canali ed alberi.
Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.
Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali , la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d’inizio della scarpata, ovvero dalla base dell’opera di sostegno.
Per la distanza degli alberi d’alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto l’arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.
Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro. (Art. 892 C.C.).
Dovranno comunque essere rispettate distanze diverse disposte dal Codice della Strada e tali da assicurare la massima visibilità e sicurezza stradale in modo particolare nei pressi di curve, incroci, immissioni, ecc.
Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n° 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n° 427 del 31.01.95.
Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 08.12.33, n° 1740, nonché al Nuovo Codice della Strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.
Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000
Oblazione in via breve di L. 1.000.000
ART. 24 - Recisione di rami protesi e radici
I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale ed arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica. In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad 1,5 metri dal ciglio stradale.
In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l’Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell’inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
Nelle zone di rispetto fluviale ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale e/o Genio Civile).
Sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000
Oblazione in via breve di L. 1.000.000
ART. 25 - Aratura dei terreni
I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l’aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell’area destinata a viabilità .
Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm. dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l’ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per ciglio si intende il punto di intersezione dalla sponda del fosso e il piano campagna.
Per un idoneo sostegno delle sponde la piantumazione di siepi e alberi ( possibilmente essenze autoctone) dovranno essere realizzate a una distanza fra loro di mt. 4 per permettere la periodica pulizia del fosso con mezzi meccanici.
In caso di constatazione della violazione la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore del la violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.
Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000
Oblazione in via breve di L. 1.000.000
Successivamente all’accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato preesistente dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l’Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell’inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata
ART. 26 - Spigolature
Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.
Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente, può essere rilasciato anche verbalmente.
Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L. 100.000
ART. 27 - Tombinature
Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate previo parere favorevole dell’Amm.ne Com.le, sentito il parere della C.E.C. e comunque con tubi avente il diametro minimo cm. 80, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli od ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una larghezza massima di ml. 6 (sei).
Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diam. minimo di cm. 80.
CAPO V
Sommario
MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL’AGRICOLTURA.
ART. 28 - Difesa contro le malattie delle piante - Denunzia obbligatoria
Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:
a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all’agricoltura, l’Autorità Comunale, d’intesa con l’Ispettorato provinciale per le malattie delle piante e con l’osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n° 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni.
b) Salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931, n° 987 e quelle contenute nel regolamento per l’applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 e modificate con R.D. 02. dicembre 1937, n° 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all’azienda, di denunciare all’Autorità Comunale, all’Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura o all’Osservatorio fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all’uopo indicati.
c) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di Aprile.
ART. 29- Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.
E’ vietato strappare, scavare od asportare con le radici, coi rizomi, bulbi o tuberi le piante protette.
E’ concesso previa autorizzazione del Sindaco la vendita su posti fissi durante i mercati le fiere ed in ogni altra occasione.
E’ vietato trasportare piante o parti di piante esposte all’infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall’osservatorio di fitopatologia competente.
La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo è riservata ai raccoglitori all’uopo autorizzati limitatamente alle qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità previste dalla legge o regolamenti in materia. La coltivazione, la preparazione e la vendita delle piante medicinali aromatiche è consentita ai soggetti appositamente autorizzati.
Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L. 100.000
ART. 30 - Cartelli per esche avvelenate
E’ fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola , qualora le sostanze venefiche possano recare danno all’uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all’Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche Velenose" o simile.
Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è previsto per le stesse un idonea protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.
Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L. 100.000
CAPO VI
Sommario
MALATTIE DEL BESTIAME
ART. 31 - Obbligo di denuncia
I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all’autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate all’art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08 febbraio 1954, n° 320 e nella circolare n° 55 in data 05 giugno 1954 dell’alto Commissario per l’Igiene e la Sanità.
ART. 32 - Isolamento per malattie contagiose.
Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell’intervento dell’Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d’acqua.
I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.
Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L. 100.000
ART. 33 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive.
L’interramento di animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetto di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, 08 febbraio 1954, n° 320 e comunque nel rispetto della normativa vigente.
Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L. 100.000
ART. 34 - Igiene delle stalle e spargimento liquami
Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.
Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.
E’ vietato tenere il pollame nelle stalle.
Il letame nella concimaia dovrà essere asportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell’igiene e del decoro.
Al fine di garantire un idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta e con capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall’insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti (art. 7, punto 1, del Dgr 26.02.92 n° 3733).
Il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami od altro, e dovrà essere interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.
I liquami potranno essere asportati in modo da non creare molestia, nel rispetto dell’igiene e del decoro in orari e con le modalità di seguito stabilite:
1) Lo spargimento dei liquami su prati stabili dovrà avvenire solo ed esclusivamente dalle 21.00 alle ore 9.00 del giorno successivo; gli orari potranno essere modificati con ordinanza sindacale.
2) Divieto di spargimento di liquami zootecnici nel periodo 01/11 1 al 31/03 nei giorni di pioggia e per almeno un giorno dopo le precipitazioni.
3) Divieto di spargimento dei liquami zootecnici sui terreni gelati o saturi d’acqua (cosi come previsto dal P.R.R.A.)
4) Divieto di spargimento dei liquami nelle zone agricole di tutela, di rispetto fluviale e nelle aree di escavazione, questo per impedire infiltrazioni inquinanti nelle acque superficiali , così come previsto dall’art. 3 - allegato D Dgr 3733/92.
Lo spargimento dei liquami oltre che essere comunicato alla Provincia (art. 5 - P.R.R.A 3733/92) dovrà essere preventivamente comunicato anche all’Amm.ne Com.le, così come il piano di concimazione di cui all’art. 6 del Dgr 3733/92.
Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000
Oblazione in via breve di L. 1.000.000
Nel caso venisse accertato l’imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.
Rimangano comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall’Amm.ne Com.le per l’intervento di pulizia necessario a ripristinare l’igiene ed il decoro della pubblica via.
CAPO VII
Sommario
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ’ ALTRUI
ART. 35- Colture Agrarie - Limitazioni
Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo ed incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
Quando si rende necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell’attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.
ART. 36 - Atti vietati sulle strade e sul terreno
Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare incendi danni di altra natura o disturbi.
Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
Oblazione in via breve di L. 100.000
Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso della acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.
Per quanto concerne l’eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel DL. Lgt. 01 settembre 1918, n° 1446, richiamato in vigore dall’art. 14 della Legge 12. febbraio 1952, n° 126., nonché secondo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.
Oltre agli atti previsti dall’Art. 1 del R.D. 08 dicembre 1933, n° 1740, nonché quelli individuati dal Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:
a ) Il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrapattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
b) Il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale.
c) il percorso dei veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l’incrocio con altri veicoli.
Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia.
E’ fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali, sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti : bottiglie, materiali di scarto o quant’altro.
Per chiunque getti carogne di animali nei canali, fossi o altri luoghi non consentiti, fatta salva ogni altra azione penale, è passibile di ammenda.
Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
Sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000
Oblazione in via breve di L. 1.000.000
Nel caso venisse accertato l’imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.
Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall’Amm.ne Com.le per l’intervento di pulizia necessario a ripristinare l’igiene ed il decoro della pubblica via.
CAPO VIII
Sommario
SANZIONI
Le sanzioni amministrative sono fissate dal Sindaco con propria determinazione nell’importo fra il minimo e il massimo previsto dal presente Regolamento e nel rispetto delle norme in vigore.
ART. 37- Accertamento delle violazioni e sanzioni.
Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.
Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con le sanzioni amministrative previste nei singoli articoli del regolamento.
Ai sensi dell’art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n° 383 e successive modifiche ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all’atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell’agente accertatore di una somma corrispondente all’oblazione contestualmente stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l’Amm.ne Com.le ha ammesso l’oblazione immediata e né ha fissata la misura.
Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689.
ART. 38 - Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio
Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all’art. 153 del T.U. 04 febbraio 1915, n° 148, l’esecuzione d’Ufficio a spese degli interessati.
ART. 39- Inesecuzione di ordinanza
Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco al norma della Legge 142/90 e del presente Regolamento, salvi i casi previsti dall’art. 650 del Codice penale o da altre Leggi o Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da L. 500.000 a L. 2.000.000 - Oblazione L. 1.000.000
ART. 40 - Sequestro e custodia di cose
I funzionari e gli agenti all’atto di accertare l’infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono usate a commettere l’infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l’infrazione.
Nell’effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.
In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, n° 689 e DPR 22.07.1982, n° 571. Le cose sequestrate saranno depositate presso idonei locali dell’Amm.ne Com. le all’uopo destinati, o presso altro depositario.
Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all’Autorità Competente.
ART. 41 - Sospensione delle autorizzazioni
Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:
a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell’attività specifica del concessionario.
b) per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale.
c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.
ART. 42- Risarcimento danni
Nel caso la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l’ Autorità comunale può subordinare l’accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 37 a condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa o lo stato di fatto che la costituisce.
CAPO IX
Sommario
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 43 - Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento avrà vigore 90 giorni dopo la sua regolare esecutività ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con il regolamento stesso, in particolare il regolamento di Polizia Rurale adottato dal Consiglio Comunale del Comune di Villafranca Padovana, delibera n° 2 del 30.01.1962, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 6.12.1962 n. 9114 Reg. .
Per il primo anno di applicazione del presente regolamento l’ammontare delle sanzioni ed oblazioni previste sono ridotte del 50 per cento.