Rilascio Esenzione Ticket Sui Medicinali - Comune di Villafranca Padovana
 
AIUTO ALLA NAVIGAZIONE
RILASCIO ESENZIONE TICKET SUI MEDICINALI
periodo 01.07.2010 – 30.06.2011
(DGR N. 1796 del 16.06.2009)

Si informa la cittadinanza che la Regione Veneto applica una quota fissa di compartecipazione (ticket), per ogni confezione di medicinali a carico del servizio farmaceutico.

La Giunta Regionale ha previsto L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO di detto TICKET per:
- “Motivazioni sanitarie” (es. per invalidi di guerra, invalidi civili al 100%, per vittime del terrorismo,per danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, ecc.). L’esenzione in questi casi viene rilasciata dal Distretto Socio Sanitario.
MOTIVI di REDDITO” per SOGGETTI APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) NON SUPERIORE AD € 12.000,00 .
IL CERTIFICATO di ESENZIONE, IN QUESTO SECONDO CASO, VIENE RILASCIATO DAI CENTRI di ASSISTENZA FISCALE (CAF) E/O DAL COMUNE di RESIDENZA ED È VALIDO DAL 01.07.2010 AL 30.06.2011.
MODALITA’

Il cittadino interessato, se già in possesso della dichiarazione ISEE in corso di validità (non scaduta al momento di presentazione della domanda), potrà cioè rivolgersi all’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del COMUNE, che rilascerà il/i certificato/i di esenzione (tel. 049 9098902   dal Lun. al Ven. ore 9.00 – 12.30 ed il Martedì    ore 15.00 – 18.00).

Il Cittadino, privo della dichiarazione Isee valida, dovrà invece rivolgersi al CAF, che rilascerà
contemporaneamente la dichiarazione Isee e l’esenzione ticket.
  
  ESENZIONE DALLA SPESA FARMACEUTICA
PER REDDITO
Con Delibera DGR n. 1701 del 29.06.2010 la Regione Veneto ha rinnovato per il periodo 1 luglio 2010 / 30 giugno 2011 le procedure per il rilascio delle certificazioni di esenzione dal pagamento del ticket farmaceutico. Tale esenzione è rivolta ai residenti nella Regione Veneto, in possesso di attestato ISEE con valore fino a 12.000 euro.
Dal primo luglio 2010 potranno presentare la domanda di esenzione:
·         i residenti nella regione Veneto (cittadini italiani e stranieri comunitari ed extracomunitari iscritti nei registri anagrafici di residenza dei comuni del Veneto ed iscritti alle anagrafi sanitarie delle Aziende U.L.S.S. del Veneto)
·         i cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno già rilasciato dalla Questura competente o in possesso di rinnovo del permesso di soggiorno, dimoranti in Regione Veneto ed iscritti alle anagrafi sanitarie delle Aziende U.L.S.S. del Veneto (L’attuale normativa statale acconsente di iscrivere alle anagrafe sanitarie delle Aziende U.L.S.S., gli extracomunitari regolarmente soggiornanti titolari di permesso di soggiorno per "lavoro" , per "ricongiungimento familiare", per "richiesta di asilo politico" ecc., sulla base della semplice effettiva dimora intendendosi per effettiva dimora il domicilio riportato nel permesso di soggiorno). Per tali soggetti le Aziende U.L.S.S., pur in carenza del requisito della residenza, dovranno verificare esclusivamente che si tratta di un soggetto straniero iscritto nella propria anagrafe sanitaria, nel qual caso l’attestato di esenzione dovrà essere accettato.
NON possono presentare domanda:
·         residenti in altre Regioni pur se domiciliati in Veneto con tessera sanitaria di Azienda U.L.S.S. del Veneto (cittadini italiani, stranieri comunitari ed extracomunitari)
·         Stranieri extracomunitari irregolari, illegalmente presenti in Italia, in possesso di tessera sanitaria col codice STP