Statuto
STATUTO COMUNALE
Adeguato a norme sopravvenute approvato con D.C.C. n. 1 del 17.01.97
controdedotta con D.C.C. n. 20 del 22.04.97
e n. D.C.C. n. 28 del 19.05.97
REVISIONE LUGLIO 2000
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
ART. 1
Principi fondamentali e finalità
1. Il Comune di Villafranca Padovana é ente dotato di autonomia e rappresentatività, secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato e realizza l’autogoverno della comunità con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
2. Il Comune promuove lo sviluppo il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
3. Il Comune riconosce il ruolo fondamentale della famiglia ed indirizza la propria programmazione e attività alla promozione dei valori sociali, etici e morali propri dell’istituzione familiare, nel rispetto della libertà dei diritti e dei valori fondamentali dell’individuo; promuove azioni per favorire pari opportunità tra le donne e gli uomini, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
4 Il Comune di Villafranca, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali, riconosce i diritti fondamentali delle persone, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione tra i popoli. Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e promuove la cultura della pace e dei diritti umani, assumendo iniziative dirette e favorendo quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
5 Il Comune ispira la propria azione, negli ambiti di competenza, ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;
d) il sostegno al diritto allo studio, all’istruzione e alla formazione permanente, per favorire la crescita culturale della cittadinanza;
e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
f) la tutela dei diritti umani e sociali di quanti, compresi gli immigrati, risiedono o dimorano nel Comune;
g) il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.
ART. 2
Tutela della salute
1 Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo:
a) alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro;
b) ad una migliore qualità della vita attraverso l’eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;
c) all’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, rivolto principalmente alla tutela della maternità, della prima infanzia, degli anziani, dei minori, degli inabili ed invalidi.
ART. 3
Recupero tutela e valorizzazione del patrimonio naturale storico ed artistico- culturale
1 Il Comune tutela il patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico, favorendone il recupero e la valorizzazione per consentirne il godimento da parte della collettività.
2 Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali e realizza la memoria storica della propria comunità.
3 Favorisce le relazioni e gli scambi culturali con comunità nazionali ed estere e partecipa ad associazioni nazionali e internazionali che perseguono le suddette finalità.
ART. 4
Biblioteca comunale
1 La Biblioteca Civica Pubblica - Centro Culturale del Comune di Villafranca Padovana è un servizio del Comune a tutti gli effetti di legge. Il Sindaco, o un suo delegato, ne ha la rappresentanza legale.
2 L’ordinamento e il funzionamento della Biblioteca è determinato da un apposito regolamento.
ART. 5
Associazionismo
1 Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2 Nell’ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza, in particolare, la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro e con finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.
3 Il Comune sostiene e valorizza le realtà associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica o religiosa.
ART. 6
Promozione dello sport e del tempo libero
1 Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile e le attività della terza età.
2 Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce iniziative idonee a rendere la pratica sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini, l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso ai singoli, agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3 I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso dei singoli, degli enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.
ART. 7
Assetto ed utilizzazione del territorio
1 Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2 Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione.
3 Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità di volta in volta definite attraverso gli strumenti di programmazione urbanistica.
4 Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5 Predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, anche attraverso l’attivazione di un servizio di protezione civile.
6 Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
ART. 8
Sviluppo economico
1 Il Comune, al fine di mantenere e promuovere la vocazione agricola ancora presente nel territorio, collabora con le associazioni del settore per la valorizzazione dei prodotti e delle coltivazioni naturali, tipiche e di qualità per la qualificazione degli operatori e per la tutela ambientale ed economica del territorio agricolo e della salute dei consumatori.
2 Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, adotta iniziative atte a stimolare l’attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3 Coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
4 Individua scelte ed iniziative atte a favorire lo sviluppo dell’industria, affrontando in modo organico le tematiche di possibile intervento, in armonia con l’assetto e l’uso del territorio e la difesa dell’ambiente.
5 Promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
6 Promuove e partecipa ad iniziative pubbliche e private che abbiano come finalità l’orientamento e l’avviamento dei giovani al lavoro e all’imprenditorialità.
ART. 9
Programmazione e forme di cooperazione
1 Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2 Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Veneto e della Provincia di Padova, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3 I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, di equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
ART. 10
Partecipazione, decentramento, cooperazione
1 Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti dall’art. 3 della Costituzione, dall’art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal presente Statuto.
2 Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
ART. 11
Territorio e sede comunale
1 La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo Villafranca Padovana e dalle frazioni storicamente riconosciute dalla Comunità: Taggì di Sotto, Taggì di Sopra, Ronchi di Campanile.
2 Il territorio del Comune si estende per Kmq. 24,145, confinante con i Comuni di Limena, Rubano, Campodoro, Piazzola sul Brenta, Padova, Mestrino.
3 Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
4 Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, salvo diverse disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi.
5 La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
6 La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
ART. 12
Stemma e gonfalone
1 Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Villafranca Padovana e con lo stemma concesso con Decreto del Capo del Governo in data 25 febbraio 1935.
2 Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. in data 25 luglio 1967.
3 L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
ART. 13
Festa del Comune
In considerazione del sentimento religioso storicamente e popolarmente diffuso in tutta la comunità di Villafranca Padovana per la vicinanza con Padova e l’interconnessione di reciproci interessi, il giorno di S. Antonio da Padova - 13 giugno - è proclamata festa del Comune.
Titolo II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
ART. 14
Organi elettivi
Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio e il Sindaco.
Capo I
I Consiglieri Comunali
ART. 15
Il Consigliere comunale
Ciascun consigliere comunale rappresenta l’intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.
ART. 16
Doveri del Consigliere
1 I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2 I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti. La procedura di decadenza è avviata dal Sindaco d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune. Il Sindaco dà comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento assegnando al consigliere un termine non inferiore a 8 giorni dalla notifica della comunicazione per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.
3 Il Consiglio Comunale, nella prima seduta convocata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle giustificazioni, pronuncerà la decadenza nel caso di mancata presentazione delle giustificazioni. La deliberazione con la quale si decide in ordine alla decadenza è assunta in seduta pubblica e con votazione segreta. Alla trattazione dell’argomento può partecipare il consigliere interessato, con diritto di voto.
ART. 17
Poteri del consigliere
1 Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale utilmente successiva alla loro presentazione. Il regolamento disciplinerà forme e modi per l’esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri. Le proposte di deliberazioni, nel caso prevedano spese, debbono indicare i mezzi per farvi fronte e debbono essere depositate in segreteria per l’ordinaria istruttoria e l’acquisizione dei pareri prescritti.
2 Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.
3 Le forme e i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4 E’ tenuto al segreto d’ufficio, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
ART. 18
Dimissioni del Consigliere
1 Le dimissioni del Consigliere Comunale sono presentate al Consiglio e devono essere immediatamente assunte al protocollo nell’ordine temporale di presentazione.
2 Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. La surroga deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo; non si fa luogo alla surroga nei casi stabiliti dalla legge.
ART. 19
Consigliere anziano
1 Esclusi i candidati Sindaci risultati non eletti, è Consigliere anziano colui che ha riportato la maggior somma di voti addizionando ai voti di lista quelli di preferenza, a parità di voti, il più anziano di età.
2 Nel caso di impedimento od impossibilità del primo degli eletti, è ritenuto Consigliere anziano il secondo e così via.
ART. 20
Gruppi Consiliari
1 I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari composti, a norma di regolamento, da almeno tre componenti e ne danno comunicazione al segretario comunale. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri se unici eletti in lista che ha partecipato alle consultazioni elettorali.
2 Ai gruppi consiliari possono essere riservati, in rapporto alle disponibilità dell’Ente, idonee strutture fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
3 Ciascun gruppo, costituito ai sensi del comma 1, deve designare un capogruppo. La designazione deve essere comunicata, con lettera sottoscritta dalla maggioranza dei componenti il gruppo, al segretario del Comune entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio o dalla costituzione del gruppo stesso.
4 Le funzioni e i poteri dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo sono stabiliti dal regolamento.
Capo II
Il Consiglio Comunale
ART. 21
Il Consiglio Comunale. Poteri
1 Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione.
2 Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto. In particolare approva i regolamenti, nonché gli statuti di aziende speciali. Approva la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio, i progetti preliminari relativi ad opere pubbliche. Adotta i piani territoriali urbanistici e i relativi programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi e i pareri da rendere nelle suddette materie, tenendo conto del programma di sviluppo economico-sociale della comunità. Nomina le commissioni di sua specifica competenza, elegge i rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, istituzioni ed aziende e procede alla loro revoca nei casi in cui ciò si renda necessario. Adotta i provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale.
3 Sono di competenza del Consiglio Comunale gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti in atti fondamentali del Consiglio stesso, o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari.
4 L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5 Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale ed a questo scopo può dotarsi di apposito regolamento per la disciplina interna.
6 Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità e trasparenza ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.
7 Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale. Per atti fondamentali si intendono gli atti normativi e regolamentari di programmazione, di pianificazione territoriale e gli atti organizzativi di carattere generale.
8 Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
ART. 22
Prima adunanza
1 La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2 E’ convocata e presieduta da Sindaco con il seguente ordine del giorno:
- convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco;
- comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
3 In caso di assenza o di impedimento del Sindaco neo-eletto, la prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Consigliere anziano e presieduta dal Vicesindaco se già nominato.
4 In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto, come previsto dall’art. 1, comma 2bis, L. 415/1993.
5 La seduta è pubblica e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
6 Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dagli articoli del presente Statuto.
ART. 22 BIS
Linee programmatiche di mandato
1 Entro il termine di 45 giorni dalla data del suo insediamento il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative ai progetti da realizzare durante il suo mandato, inviandone copia a ciascun consigliere, contestualmente alla convocazione del Consiglio stesso.
2 Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo emendamenti nei successivi 10 giorni dalla data di presentazione al Consiglio del documento di programmazione.
3 La seduta di discussione e approvazione di tale documento deve tenersi entro 15 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma precedente; dopo l’illustrazione da parte del sindaco del documento programmatico, viene aperto il dibattito che si conclude con il voto del Consiglio Comunale.
4 Contestualmente all’approvazione del bilancio annuale di previsione, il consiglio comunale provvede a verificare l’attuazione dei programmi indicati in precedenza. E’ facoltà del Consiglio di integrare, nel corso del mandato elettivo, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere successivamente alla loro definizione.
ART. 23
Convocazione del Consiglio Comunale
1 Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione dell’ordine del giorno dell’adunanza.
2 L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie e straordinarie. Sono sedute ordinarie quelle in cui si discute degli argomenti di cui all’art. 32 della legge 8.6.1990, n. 142; sono straordinarie tutte le altre.
3 Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
a) per iniziativa del Sindaco;
b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste;
4 Nei casi di cui alla precedente lettera b) l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio può essere convocato , con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra i presentatori.
5 In caso di urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
6 Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
ART. 24
Ordine del giorno e consegna dell’avviso di convocazione
1 L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.
2 L’avviso di convocazione, con allegato l’ordine del giorno, deve essere pubblicato all’albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
a) almeno 5 giorniprima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sedute ordinarie,
b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sedute straordinarie,
c) almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno.
3 Si osservano le disposizioni dell’art. 155 del codice di procedura civile.
ART. 25
Numero legale per la validità delle sedute
1 Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati.
2 Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della seduta di prima convocazione, è sufficiente, per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza contare a tal fine il Sindaco;
3 Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
4 Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:
a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
ART. 26
Numero legale per la validità delle deliberazioni
1 Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2 Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3 Nei casi di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
4 Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario comunale.
ART. 27
Pubblicità delle sedute
1 Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2 Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
ART. 28
Delle votazioni
1 Le votazioni hanno luogo con voto palese;
2 Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
ART. 29
Commissioni consiliari
1 Il Consiglio Comunale può articolarsi in commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali.
2 Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale come stabilito dall’art. 31, comma 4, Legge 142/90. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3 Le commissioni consiliari permanenti, nell’ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizione di persone, anche ai fini di vigilanza sull’attuazione delle delibere consiliari, sull’amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio del Comune. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d’ufficio.
4 Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei responsabili delle unità organizzative e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
5 Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
6 Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
7 I componenti delle commissioni sono tenuti al segreto d’ufficio.
ART. 29 BIS
Commissioni di controllo e garanzia
1 Il Consiglio può istituire nel proprio seno Commissioni di controllo e/o di garanzia, per settori organici di materiale o per affari determinati, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi assegnati.
2 La competenza di ciascuna commissione è determinata dalla deliberazione di istituzione.
3 La presidenza delle commissioni è assegnata a consiglieri che appartengono agli eletti in liste non facenti parte della coalizione di maggioranza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4 L’adesione da parte del consigliere eletto alla presidenza delle Commissioni di cui al comma 1 ad un gruppo facente parte della coalizione di maggioranza, comporta l’automatica decadenza dalla carica.
ART. 30
Attribuzioni delle commissioni
1 Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso.
2 Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame delle materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuato dal Consiglio Comunale.
ART. 31
Commissioni aperte
1 Il Consiglio Comunale può istituire, anche al di fuori del Consiglio stesso, commissioni con funzioni consultive, di studio e propositive.
2 Il regolamento dovrà disciplinare la composizione, i poteri, gli strumenti e il funzionamento delle commissioni di cui al I° comma.
3 In sede di istituzione delle commissioni consiliari ed aperte, il Consiglio Comunale può deliberare forme di indennità ai componenti, con le modalità ritenute più opportune, nel rispetto della legge e delle disponibilità di bilancio.
ART. 32
Nomina dei rappresentanti del Consiglio
La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge, viene effettuata con voto limitato ad una sola preferenza.
ART. 33
Nomine
1 Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.
2 Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell’esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all’ordine del giorno l’effettuazione delle nomine.
ART. 34
Regolamento interno
1 Le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2 La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.
Capo III
La Giunta Comunale
Sezione I
NOMINA - COMPOSIZIONE - DECADENZA
ART. 35
Giunta Comunale
1 La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di quattro assessori fino al numero massimo di sei assessori previsto dalla Legge, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2 Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al quartogrado del Sindaco.
3 (eliminato)
4 Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
ART. 36
Assessori
(eliminato)
ART. 37
Indirizzi generali di governo
(eliminato)
ART. 38
Dimissioni e decadenza
1 In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2 Le dimissioni del Sindaco devono essere motivate con la puntuale indicazione dei presupposti di fatto che hanno indotto il Sindaco a compiere tale atto. Entro giorni dieci dalla loro formalizzazione, le dimissioni devono essere presentate al Consiglio; esse diventano irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3 Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
4 Le dimissioni degli assessori vanno presentate al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5 Le dimissioni del Sindaco e degli assessori possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta del Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
6 Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal segretario comunale.
ART. 39
Mozione di sfiducia
1 Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3 La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune senza contare a tal fine il Sindaco.
4 La mozione di sfiducia è depositata presso l’ufficio del segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5 Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.
Sezione II
ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
ART. 40
Competenze generali della Giunta
1 La Giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco nell’Amministrazione del Comune.
2 Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nella competenza del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscano al Sindaco, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi.
3 Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4 Ispira la sua azione ai principi dell’efficienza e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5 Riferisce almeno annualmente al Consiglio sulla sua attività.
ART. 41
Attribuzioni
Sono pertanto attribuiti alla Giunta:
a) l’adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge;
b) lo scaglionamento nel tempo del piano annuale delle assunzioni licenziato dal Consiglio;
c) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
e) la presentazione di una relazione annuale al Consiglio, in occasione della discussione del conto consuntivo;
f) le variazioni delle tariffe di canoni, tributi e servizi, in relazione alle esigenze di bilancio, con obbligo di informare il Consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento;
g) le proposte di rettifiche IRPEF;
h) le determinazioni in materia di toponomastica;
i) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall’amministrazione comunale;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alle locazioni di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
m) l’indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
n) l’erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
o) l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
p) la nomina di commissioni tecniche non espressamente riservate dalla legge alla competenza di altri organi;
q) l’approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
r) l’autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto e ad approvare transazioni;
s) l’approvazione degli accordi di contrattazione decentrata del personale.
ART. 42
Adunanze e deliberazioni
1 La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2 La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà degli assessori in carica e a maggioranza assoluta dei votanti.
3 Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l’adunanza.
4 Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5 L’immediata eseguibilità delle deliberazioni di Giunta può essere dichiarata con voto espresso dalla maggioranza degli assessori presenti.
6 Le deliberazioni della Giunta Comunale sono sottoscritte dal Sindaco, e dal segretario comunale.
Capo IV
Il Sindaco
ART. 43
Il Sindaco
1 Il Sindaco, eletto direttamente dei cittadini, rappresenta la Comunità ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.
2 Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
ART. 44
Attribuzioni
1 Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2 Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale , al direttore, se nominato e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè sull’esecuzione degli atti.
3 Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed educative.
4 Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5 Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
ART. 44 BIS
Attribuzioni del Sindaco come capo dell’Amministrazione
1 Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
- dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonchè l’attività della giunta e dei singoli assessori;
- promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge 142/90 e s.m. e i.;
- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- nomina il segretario comunale scegliendolo dall’apposito albo;
- conferisce e revoca al segretario comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
ART. 44 TER
Attribuzioni di vigilanza
1 Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2 Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore , se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.
3 Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che, uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune , svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.
ART. 44 QUATER
Attribuzione di organizzazione
1 Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
- stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute di Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
ART. 45
Vicesindaco
1 Il Sindaco, all’atto della nomina della Giunta, designa, fra gli assessori che rivestono la carica di Consigliere Comunale, il Vicesindaco che lo sostituisce in ogni caso di sua assenza o impedimento, sia quale capo dell’amministrazione che quale ufficiale di governo.
2 Gli assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità indicato all’atto della nomina della Giunta.
ART. 46
Incarichi agli assessori
1 Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l’istruttoria in determinati settori omogenei dell’attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e alla Giunta.
2 Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3 Il Sindaco può, inoltre, delegare, anche occasionalmente, singoli assessori o Consiglieri Comunali a rappresentare in sua vece il Comune presso enti od organismi.
4 Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.
ART. 47
Astensione obbligatoria
1 Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado.
2 L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo delle riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3 L’astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4 Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale.
5 In caso di astensione del segretario comunale, le funzioni di verbalizzazione saranno svolte da un componente dell’organo della cui seduta si tratta.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
CONSULTAZIONI CON LA POPOLAZIONE
ART. 48
Forme di partecipazione
I cittadini, singoli ed associati, partecipano all’attività amministrativa del Comune intervenendo nelle forme previste dai seguenti articoli e dal regolamento. Gli strumenti a disposizione sono:
a) istanze, petizioni, proposte;
b) referendum consultivo o abrogativo;
c) consigli di frazione e di quartiere;
d) assemblee periodiche;
e) (eliminato)
f) l’albo delle associazioni.
g) l’Ufficio Giovani
Le consultazioni ed i referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.
ART. 49
Istanze
1 I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti in genere possono rivolgere al Sindaco e agli Assessori competenti in materia, le interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività amministrativa.
2 L’istanza deve essere presentata in forma scritta al protocollo del Comune che ne rilascia, senza spese, ricevuta.
ART. 50
Petizioni
1 La petizione consiste in una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia, diretta ad esporre comuni necessità o a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi.
2 La petizione deve essere sottoscritta da almeno venticinque cittadini elettori.
3 La petizione deve essere presentata al protocollo del Comune che ne rilascia, senza spese, ricevuta.
ART. 51
Proposte
1 Almeno cento cittadini elettori possono avanzare proposte per l’adozione di deliberazioni dirette alla migliore tutela degli interessi collettivi.
2 La proposta deve contenere il testo della deliberazione redatta in articoli o in uno schema ed accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.
3 Se la proposta prevede spese a carico del bilancio comunale, devono essere indicati i mezzi per far fronte alle spese stesse.
ART. 52
Esame delle istanze, petizioni, proposte
1 Il segretario comunale trasmette le istanze, le petizioni e le proposte, relative a funzioni e servizi che non rientrano nelle competenze degli organi elettivi del Comune, al funzionario competente e ne dà contestuale informazione al Sindaco.
2 Il segretario comunale trasmette le istanze, le petizioni e le proposte presentate, corredate dell’istruttoria dell’ufficio competente e del suo parere, al sindaco ed ai capigruppo entro trenta giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune.
3 Il Sindaco è tenuto ad inserire le istanze, le petizioni e le proposte nell’ordine del giorno della Giunta o del Consiglio Comunale, a seconda della competenza, nella prima seduta utile.
4 Il segretario comunale comunica al primo dei presentatori dell’istanza, della petizione o della proposta le determinazioni che sono state assunte in merito dagli organi e dai soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
ART. 53
Referendum consultivo - abrogativo
1 La richiesta di referendum consultivo o abrogativo deve essere presentata, presso la Segreteria del Comune, da un Comitato promotore composto da dieci elettori iscritti nelle liste elettorali di Villafranca Padovana. Nella richiesta, da pubblicarsi all’Albo Pretorio, devono indicarsi i termini del quesito in modo univoco.
2 La richiesta di referendum deve essere sottoscritta da 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali. Le firme vengono raccolte entro tre mesi dalla pubblicazione della richiesta, di cui al comma precedente, su appositi moduli vidimati dall’Ufficio di Segreteria.
3 Dopo la raccolta, i moduli contenenti le firme autenticate nella forma di Legge, dopo la verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali comunali, vengono trasmessi al Sindaco che convoca il Consiglio Comunale per esaminare la richiesta di referendum, la regolarità delle firme depositate e pronunziarsi sulla ammissibilità del quesito entro trenta giorni.
4 Il giudizio di ammissibilità da parte del Consiglio comunale verte:
- sull’esclusiva competenza comunale
- sulla congruità ed univocità del quesito
- sulla compatibilità della proposta o della abrogazione con la permanenza di altre norme regolamentari o disposizioni vigenti.
6 Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito il contemporaneo svolgimento.
7 Hanno diritto di partecipare al referendum solo i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Villafranca.
8 Per la validità del referendum deve recarsi alle urne il 50% + 1 degli aventi diritto al voto e pronunziarsi favorevolmente la maggioranza dei votanti; nel caso in cui la partecipazione alle urne sia inferiore al 50% + 1 degli aventi diritto, il referendum è dichiarato respinto.
9 Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l’esito è favorevole al quesito sottoposto agli elettori, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio o alla Giunta, secondo la rispettiva competenza, una proposta di deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
10 Qualora il risultato del referendum abrogativo sia stato favorevole al quesito sottoposto agli elettori, il Sindaco con proprio atto, dichiara l’abrogazione del Regolamento o delle singole disposizioni oggetto del referendum. L’abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo Pretorio, del provvedimento del Sindaco.
11 Non possono essere sottoposti a referendum :
- lo Statuto
- i provvedimenti riguardanti le persone
- i provvedimenti concernenti: elezioni, nomine, designazioni e incarichi
- i provvedimenti in materia finanziaria, contabile e tributaria
- il regolamento del Consiglio comunale
- Il regolamento degli uffici e dei servizi
- i provvedimenti a contenuto vincolato
- tutte le deliberazioni riguardanti la formazione e le varianti al PRG e gli strumenti urbanistici attuattivi
- con le operazioni di voto per le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali ivi compreso il periodo intercorrente dalla pubblicazione dei comizi elettorali, sino all’ottantatreesimo giorno di voto;
- nel semestre precedente alla scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione;
- se non siano trascorsi almeno tre anni dalla presentazione di altra analoga proposta.
ART 54
Consigli di Quartiere e di Frazione
1 Vengono istituiti i Consigli di Quartiere e di Frazione. Tali organismi collaborano con gli organi comunali, nell’ambito della propria competenza con metodi, tempi e strumenti fissati da apposito regolamento.
2 Essi formulano pareri e proposte all’Amministrazione Comunale mediante atti deliberativi. I rappresentanti dei Consigli di Quartiere e di Frazione vengono eletti democraticamente secondo le norme dettate dal regolamento.
ART. 55
Assemblee periodiche
L’Amministrazione Comunale è tenuta ad indire almeno un incontro pubblico all’anno per frazione, per illustrare l’attività svolta ed il programma delle iniziative da realizzare. Questi incontri hanno come finalità il confronto diretto tra i cittadini e l’Amministrazione e si ispirano ai principi di partecipazione e trasparenza.
ART. 56
(ELIMINATO)
ART. 57
Albo delle associazioni
1 Il Comune istituisce l’Albo delle Associazioni.
2 Possono essere iscritte all’Albo le associazioni che svolgono attività di interesse collettivo e che soddisfino ai seguenti requisiti:
a) che operino nell’ambito del territorio comunale;
b) che operino nei settori: sociale, sanitario, dell’ambiente, dell’educazione, della cultura, dello sport, del tempo libero e, in generale, che si ispirino agli ideali del volontariato e della cooperazione ed operino senza scopo di lucro;
c) che prevedano negli statuti associativi forme di accesso, elezioni interne e un processo decisionale che garantiscano democraticità e trasparenza;
d) che abbiano una regolare gestione economico-finanziaria e fiscale ove richiesto dalla legge.
3 Le associazioni delle categorie economiche, imprenditoriali, dei lavoratori dipendenti e movimenti politici sono equiparate alle associazioni di cui al comma 2 ai soli fini dell’iscrizione all’Albo.
4 I criteri per la verifica dei requisiti e le modalità per ottenere l’iscrizione nell’Albo delle Associazioni di cui al comma 1, sono stabiliti da apposito regolamento.
ART. 58
Rapporti tra Comune ed associazioni
1 Il Comune può stipulare, con le associazioni iscritte all’albo, convenzioni per lo svolgimento di servizi nei settori dell’assistenza della cultura, dello sport e delle attività ricreative. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, gli eventuali rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.
2 Il Comune può erogare alle associazioni di cui all’art. 57, comma 2, sovvenzioni, contributi ed ausili, anche non finanziari, per favorirne l’attività.
3 Le associazioni, secondo le modalità previste da apposito regolamento, hanno diritto di:
a) accedere alle strutture ed ai servizi del Comune;
b) essere consultate nelle materie di loro competenza;
c) ricevere copia degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale e degli atti amministrativi concernenti il settore della loro attività.
ART. 59
Progetto Giovani
1 L’Ufficio Giovani è un’istituzione a disposizione della realtà giovanile al fine di promuoverne e valorizzarne le potenzialità .
2 Il Comune favorisce l’attività del Progetto Giovani anche in collegamento con iniziative analoghe di carattere nazionale o internazionale.
3 Apposito regolamento disciplina l’organizzazione e gli strumenti dell’Ufficio.
ART. 59 BIS
Consiglio Comunale dei Ragazzi
1 Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi in obbligo scolastico.
2 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero, giochi, associazionismo, cultura, pubblica istruzione.
3 Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Capo II
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
ART. 60
Pubblicità degli atti
Tutti gli atti del Comune sono pubblici. Fanno eccezione quelli ritenuti riservati:
a) per espressa indicazione di legge;
b) per effetto di motivata determinazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione a tutela del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
ART. 61
Diritto di accesso agli atti
Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, tutti i cittadini singoli od associati hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso del Comune.
ART. 62
Albo Pretorio
1 Presso la sede municipale, in luogo di facile accesso, è allestito l’albo pretorio per la pubblicazione:
a) dello Statuto e dei regolamenti;
b) delle delibere del Consiglio e della Giunta;
c) degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale con l’ordine del giorno;
d) delle autorizzazioni, delle concessioni, delle licenze, delle dispense, dei nullaosta e dei pareri rilasciati dal Sindaco o dal Segretario;
e) dei programmi, delle circolari e di ogni altro atto che dispone in generale sugli obiettivi e sui procedimenti del Comune;
f) di tutti i provvedimenti che, per disposizione di legge, dello Statuto o di regolamenti generali o comunali, devono essere portati a conoscenza della popolazione.
2 La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
3 Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
ART 63
Pubblicità dell’azione amministrativa
Allo scopo di favorire il diritto di informazione dei cittadini il Comune:
1 pubblica un notiziario amministrativo periodico contenente in particolare:
a) un resoconto dell’attività svolta e degli atti emanati;
b) programmi e progetti predisposti;
c) informazioni sui servizi erogati;
d) un apposito spazio riservato ad ogni gruppo consiliare.
2 Può acquistare spazi presso emittenti radiotelevisive e giornali per fornire informazioni ai cittadini sull’attività amministrativa dell’Ente.
3 Istituisce presso la sede municipale l’Ufficio Relazioni con il Cittadino.
ART. 63 BIS0
Difensore Civico
L’Amministrazione comunale può istituire l’ufficio del Difensore Civico al fine di garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti dei provvedimenti, atti e fatti, comportamenti dei propri uffici; esercitare le funzioni di cui all’art. 17 commi 38 e 39 della Legge 127/97; esercitare le altre funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
2 Al fine di favorire l’esercizio delle funzioni ad esso demandate nei confronti dell’Amministrazione Comunale, il Difensore civico può avvalersi delle strutture comunali.
3 Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro/ quinti dei consiglieri assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si fa luogo ad una terza votazione per la quale è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il difensore civico dura in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo nel quale ha avuto luogo la sua elezione.
4 Il difensore civico invia annualmente alla Giunta e al Consiglio comunale una relazione sull’attività svolta.
5 Il Consiglio comunale può assicurare, in un quadro di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, mediante convenzione con altri Comuni e/o la Provincia di Padova.
ART 64
Rinvio al regolamento
Apposito regolamento disciplina l’esercizio del diritto di accesso e di informazione e il rilascio di copie degli atti.
Capo III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 65
Obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo
1 L’avvio di ogni procedimento amministrativo deve essere comunicato con le modalità previste dall’art. 66:
a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
b) ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento;
c) ai soggetti, individuati o individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui confronti dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2 In caso di particolari esigenze di celerità del procedimento, da indicare nel primo atto del procedimento stesso, può essere omessa la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3 Resta sempre ferma la facoltà del Comune di adottare, anche prima dell’effettuazione delle comunicazioni di cui al precedente comma 1, provvedimenti cautelari.
ART. 66
Modalità per la comunicazione dell’avvio del procedimento
1 Il Comune provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2 Nella comunicazione devono essere indicati:
a) l’oggetto del procedimento promosso;
b) l’ufficio e la persona responsabili del procedimento;
c) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3 L’omissione di talune delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
ART. 67
Facoltà di intervenire nel procedimento
1 Oltre ai soggetti di cui all’art. 65, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati, nonchè i portatori di interessi collettivi o diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
ART. 68
Diritti degli interessati al procedimento
1 I soggetti di cui all’art. 65 e quelli intervenuti hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 60;
b) di presentare memorie scritte e documenti che il Comune ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
2 In accoglimento di osservazioni e proposte presentate il Comune può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalle legge, in sostituzione di questo.
3 Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
ART. 69
Attività non soggette al presente capo
1 L’attività del Comune diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione e i procedimenti tributari sono disciplinati dalle particolari norme che ne regolano la formazione e non si applicano le disposizioni contenute nel presente capo.
Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, SERVIZI LOCALI E FORME COLLABORATIVE
Capo I°
UFFICI E PERSONALE
ART. 69 BIS
Regolamento degli Uffici e dei Servizi
1 Oltre al contenuto obbligatorio previsto dalla legge e da altri atti aventi forza di legge, il regolamento degli uffici e dei servizi:
- individua forme di raccordo tra indirizzo politico e gestione amministrativa, anche in ordine all’attuazione delle linee programmatiche di mandato e dei progetti dei singoli assessori;
- individua strutture cui è demandata l’attività di valutazione e verifica del controllo di gestione, effettuazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile, della valutazione dei funzionari e alla congruità tra risultati e obiettivi definiti nei documenti di indirizzo. Tali strutture possono essere costituite anche a mezzo convenzione o uffici in comune con altri enti territoriali.
- Definisce le specifiche forme di responsabilità previste da leggi di settore.
ART. 70
Unità organizzative dell’Amministrazione Comunale
1 L’amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l’individuazione delle responsabilità.
2 Ciascuna unità organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, secondo criteri di economicità.
3 Il responsabile dell’unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro, secondo criteri di efficienza; è responsabile della gestione e dei relativi risultati; adotta i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, non discrezionali, meramente applicativi di atti normativi o di provvedimenti di indirizzo del Consiglio e di governo della Giunta, secondo le direttive impartite dal segretario e dal Sindaco. In particolare, nell’ambito dei servizi cui è preposto, emana gli atti concessori, autorizzativi e certificativi non discrezionali, dispone l’acquisto di beni e servizi per il raggiungimento di obiettivi determinati con le modalità stabilite dal regolamento; è responsabile dell’istruttoria delle proposte di atti e provvedimenti; esprime i pareri di legge nei limiti delle competenze assegnate sulle proposte di deliberazione.
4 Le unità organizzative, coordinate dal segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati. In tal caso, la Giunta può individuare un responsabile di progetto, eventualmente assegnando i mezzi necessari.
5 La specifica organizzazione di ciascuna unità è disciplinata dall’apposito regolamento nel rispetto dei principi sopra stabiliti.
ART. 71
Esecuzione delle deliberazioni
L’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario Comunale ai responsabili delle singole unità organizzative.
ART. 72
Il Direttore Generale
1 Il Sindaco, ai sensi del comma 3° dell’art. 31 bis della legge 142/90, previa deliberazione della Giunta Comunale e previa stipula di apposita convenzione con altro Comune, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, in tal caso, contestualmente all’atto di nomina, il Sindaco provvederà a disciplinare i rapporti tra il Segretario Generale ed il Direttore Generale.
2 Il Segretario Comunale, nel rispetto di cui al comma 1, può essere nominato Direttore Generale.
3 In ogni altro caso le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.
4 Il provvedimento di nomina del Direttore Generale deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
- durata del rapporto
- ammontare del corrispettivo
- cause di risoluzione del rapporto
ART. 72 BIS
Il Segretario Comunale
1 Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.
2 Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata della segreteria comunale.
3 Il Segretario Comunale, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
4 Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili della direzione delle aree di attività direttamente o attraverso la conferenza di cui all’art. 81, salvo quanto previsto dall’articolo precedente comma 1 del presente Statuto.
5 Il Segretario Comunale, in collaborazione con i responsabili degli uffici, predispone criteri e procedure operative, formula proposte al Sindaco e alla Giunta comunale per assicurare la realizzazione degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e dei servizi previsti nel bilancio e negli atti di programmazione del Comune e ne verifica lo stato di attuazione.
6 Il Segretario Comunale è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi e a tali fini adotta tutti gli atti necessari di indirizzo, impulso, organizzazione e sostitutivi.
7 Il Segretario Comunale inoltre:
- riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale del difensore civico;
- partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta e cura la stesura dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta, secondo quanto stabilito dal Regolamento sul funzionamento degli organi e degli uffici;
- Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
- ha la competenza in materia di procedimenti disciplinari, in applicazione dell’articolo 59, IV comma del Decreto Legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;
- presiede le commissioni di concorso per l’assunzione di personale con qualifica apicale;
- rilascia le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nullaosta ed i pareri di competenza del Comune, che non siano riservati dalla legge al Sindaco o ai Funzionari responsabili delle aree;
- certifica l’avvenuta esecutività delle deliberazioni e l’eseguibilità di quelle dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del terzo comma dell’articolo 47 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
9 Il Sindaco può assegnare al Segretario Comunale tutte quelle funzioni o compiti conferibili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
10 Il Segretario si avvale della struttura, dei servizi e del personale affinchè, in coerenza con quanto previsto al primo comma, possa realizzare gli obiettivi ed i programmi dell’amministrazione svolgendo la necessaria attività di organizzazione e di adozione dei provvedimenti.
ART. 73
Vicesegretario
1 Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco di funzioni “vicarie” od “ausiliarie” del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell’ufficio.
2 Il Vice-Segretario deve possedere i requisiti richiesti per l’accesso alla carriera del Segretario Comunale.
ART. 74
Incarichi di direzione
1 Il Sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, conferisce gli incarichi di direzione delle aree funzionali.
2 La direzione delle aree funzionali è conferita per un periodo non superiore a due anni, ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all’attuazione dei programmi, al livello di efficacia e di efficienza dei servizi.
3 L’incarico di direzione può essere revocato anche prima della scadenza, ma non prima di un anno dal suo conferimento, con motivato provvedimento del Sindaco.
Capo II
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
ART. 75
Finalità
Il Comune persegue le seguenti finalità secondo la logica del beneficio collettivo:
a) l’organizzazione del sistema dei servizi ottimizzando il rapporto costi - benefici, tenendo presente il principio della responsabilità;
b) l’incentivazione e la promozione di una concreta collaborazione tra il Comune, i privati, le associazioni, le istituzioni e i movimenti spontanei con una programmazione comune per la crescita equilibrata della Comunità e la valorizzazione piena delle sue potenzialità.
ART. 76
Modalità di disciplina dei pubblici servizi
1 Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2 La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.
ART. 77
Servizi pubblici
Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle seguenti forme:
a) la costituzione di aziende municipalizzate;
b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni ed Enti interessati alla gestione del servizio;
d) la concessione a terzi;
e) apposite istituzioni per l’esercizio di servizi locali non aventi rilevanza imprenditoriale;
f) in economia quando per le dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda. Il regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi determina la disciplina delle diverse forme di gestione e dei servizi stessi.
ART. 78
Istituzioni per la gestione di servizi pubblici
1 L’istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da due consiglieri.
2 Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3 Agli amministratori dell’istituzione si applicano le norme sull’incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.
4 Al direttore dell’istituzione competono le responsabilità gestionali. E’ nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
5 Il Consiglio Comunale, all’atto della costituzione dell’istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.
ART. 79
Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e istituzioni
1 Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2 Non possono essere nominati i Consiglieri Comunali, gli Assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
3 I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.
4 Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
5 Il provvedimento di revoca deve essere motivato.
Capo III
FORME COLLABORATIVE
ART. 80
Principio di cooperazione
L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.
ART. 81
Convenzioni
1 Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2 Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
ART. 82
Consorzi
1 Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nell’articolo precedente.
2 La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal comma 2 del precedente art. 81, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3 Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4 Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
ART. 83
Unione di Comuni
1 In attuazione del principio di cui al precedente articolo 80 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
ART. 84
Accordi di programma
1 Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2 L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3 Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione d’intenti della Giunta Comunale con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
ART. 85
Partecipazione a società di capitali
1 Il Comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico e promuoverne la formazione.
2 Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento del capitale sociale, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell’art. 2458 del codice civile.
3 Qualora la società a prevalente capitale pubblico locale di cui al presente articolo siano partecipate da più Enti locali, il controllo congiunto della maggioranza assoluta di capitale da parte di tutti gli enti locali soci, si attua attraverso la creazione di apposita assemblea di coordinamento intercomunale, composta dai Sindaci e presidenti o legali rappresentanti di tutti gli Enti locali partecipanti, da prevedere nell’ambito di una convenzione da stipularsi tra tutti gli Enti locali soci ai sensi dell’art. 24 della Legge 08.06.1990, n. 142.”
ART. 86
Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative
1 Il rappresentante del Comune nell’assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un assessore da esso delegato.
2 Il Sindaco riferisce annualmente al consiglio sull’andamento delle società di capitali.
Titolo V°
FINANZA E CONTABILITÀ’
ART. 87
Ordinamento finanziario e contabile
1 Al Comune è riconosciuta autonomia finanziaria e ha demanio e patrimonio propri.
2 Istituisce e disciplina i tributi propri nell’ambito della finanza pubblica e delle leggi della Repubblica.
ART. 88
Il processo di programmazione
1 Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2 Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
3 Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.
ART. 89
Bilancio e conto consuntivo
Il Consiglio Comunale approva ogni anno, nei termini di legge, il bilancio di previsione, che è accompagnato da una relazione previsionale con particolare riferimento al bilancio pluriennale, e il rendiconto consuntivo anch’esso accompagnato da una relazione sull’attività della Giunta Comunale e sullo stato di attuazione dei singoli piani. Con appositi regolamenti vengono disciplinate le procedure di contabilità e dei contratti.
ART. 90
Collegamento tra la programmazione e il sistema dei bilanci
1 Al fine di garantire che l’effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l’attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
2 Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi. In particolare il regolamento disciplina:
a) il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l’aggiornamento e l’attuazione degli strumenti della programmazione;
b) l’integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimenti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.
3 Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci, il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.
ART. 91
Il controllo della gestione
1 Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione.
2 Sono componenti del controllo di gestione:
a) la revisione della struttura organizzativa secondo un sistema di centri di responsabilità raccordati con la struttura dei bilanci;
b) l’adozione e il continuo aggiornamento di un sistema informatico per le decisioni comprendente, oltre alla contabilità finanziaria, strumenti di contabilità direzionale per l’analisi delle decisioni e per la programmazione della gestione;
c) un processo di controllo, ispirato ai principi di cui al precedente art. 90.
3 Il regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendone le reciproche relazioni.
ART. 92
Collegio dei revisori dei conti
1 Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri scelti in conformità alle disposizioni di legge e dello statuto. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. In particolare accerta la regolare tenuta della contabilità, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna il conto consuntivo.
2 Esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standards.
3 Il collegio dei revisori dei conti ha la collaborazione del Segretario comunale, che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.
4 Il collegio dei revisori, nell’esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti e atti del Comune.
5 Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.
6 Il Sindaco può invitare il collegio dei revisori alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto dalla presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.
7 Il collegio dei revisori può domandare al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.
Titolo VI
FUNZIONE NORMATIVA
ART. 93
Statuto
1 Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2 Le modifiche devono essere sottoposte a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità prima della loro adozione.
ART. 94
Regolamenti
1 Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2 Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3 Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4 L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere Comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
5 Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6 I regolamenti sono pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore ad avvenuta esecutività dell’atto di approvazione, ai sensi della vigente disposizione di legge.
ART. 95
Adeguamento delle fonti a normative comunali e a leggi sopravvenute
Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti a normative sopravvenute devono essere apportati nei termini indicati dalle normative stesse, o in mancanza entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
ART. 96
Ordinanze
1 Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2 Il segretario comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3 Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4 Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico , ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell’art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5 In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto
6 Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma terzo.
ART. 97
Revisione e modifica dello Statuto. Modalità
1 Le deliberazioni di revisione modifica o integrazione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all’art. 4, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, purchè siano trascorsi almeno due anni dall’entrata in vigore dello Statuto o dell’ultima modifica od integrazione.
2 Ogni iniziativa di revisione o modifica statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3 La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
ART. 98
Norme transitorie e finali
1 Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2 Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto, ad eccezione dei regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
3 I vigenti regolamenti comunali restano in vigore in quanto compatibili con la legge n. 142 del 1990 ed il presente Statuto, sino alla loro revisione.
ARTICOLI MODIFICATI
Art. 1 comma III (eliminato “più”) aggiunto punto “g)”
Art. 17 comma I
Art. 18
Art. 22 comma II
Art. 22bis
Art. 23 comma III, lett. b)
Art. 24 comma II, lett. A)
Art. 25 comma II
Art. 26 comma IV
Art. 29bis
Art. 35 comma I, II, III
Art. 36 eliminato
Art. 37 eliminato
Art. 39 comma III
Art. 42 comma VI
Art. 44
Art. 44bis
Art. 44ter
Art. 44quater
Art. 48 lett. B), eliminata lett. C) aggiunto ultimo paragr.
Art. 53
Art. 56 eliminato
Art. 59bis
Art. 63bis
Art. 69bis
Art. 72
Art. 72bis
Art. 73 comma II
Art. 94 comma VI